Riforma della volontaria giurisdizione: nuovo ruolo affidato al notaio

Antonella Ciaccia

23/02/2023

Per quali autorizzazioni possiamo rivolgerci al notaio invece che al giudice? Dal 28 febbraio parte la riforma della volontaria giurisdizione su atti di minori e interdetti. Vediamo di cosa si tratta.

Riforma della volontaria giurisdizione: nuovo ruolo affidato al notaio

Parte in anticipo la riforma della volontaria giurisdizione: dal prossimo 28 febbraio, alla competenza del giudice si affianca il ruolo del notaio per autorizzazioni su atti di minori, interdetti e beni ereditari.

La portata innovativa della riforma della volontaria giurisdizione da parte del legislatore è interessante perché accanto al magistrato ora anche il notaio potrà fornire l’autorizzazione a stipulare atti pubblici e scritture private in cui intervengono soggetti minorenni oppure adulti che non hanno capacità di agire o comunque privi di autonomia. Altrettanto vale quando la stipula riguarda beni ereditari.

Per la prima volta, introducendo una competenza concorrente, si viene di fatto a creare un doppio binario, che rimette alle parti interessate la possibilità di scegliere se presentare la richiesta di autorizzazione all’autorità giudiziaria oppure al notaio rogante.

Questo significa in sostanza che, se le parti si sono rivolte al notaio per la stipula di una vendita, una donazione, un mutuo in cui è interessato un minore o comunque un soggetto limitatamente capace, allo stesso ci si può rivolgere affinché questi, senza che ci sia più bisogno di rivolgersi al giudice, possa esprimersi sulla relativa autorizzazione, che è sempre indispensabile prima di poter stipulare l’atto.

Cosa si intende per volontaria giurisdizione?

La volontaria giurisdizione è un’area del diritto che riguarda la risoluzione di controversie o questioni che le parti coinvolte decidono di chiarire in modo volontario, senza la necessità di un processo giudiziario formale.

Questo tipo di giurisdizione, a differenza dei procedimenti civili contenziosi, non persegue la risoluzione di una disputa fra le parti, ma il compimento di tutte quelle attività necessarie alla gestione di un negozio giuridico o di un affare privato per la cui conclusione è necessario l’intervento di un terzo, ovvero il giudice, che è estraneo ed imparziale e collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico.

Questo avviene nei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedere autonomamente, come ad esempio:

  • l’integrazione della capacità delle persone incapaci (l’autorizzazione alla vendita di un immobile intestato o cointestato ad un minore);
  • la nomina di amministratori di sostegno per tutti coloro che, per età o condizioni fisiche, non sono in grado da soli di tutelare i propri interessi;
  • l’omologazione di atti societari per le attività commerciali;
  • le separazioni consensuali.

In pratica, le parti coinvolte in una controversia si rivolgono a un giudice terzo, che agisce come un arbitro neutrale, per trovare una soluzione alla questione in gioco.

Ambiti di applicazione della volontaria giurisdizione

A differenza di altri sistemi di diritto, il legislatore italiano non ha mai introdotto un’elencazione puntuale delle materie e degli ambiti di applicazione di questi tipi di procedimento. Possiamo però affermare che la volontaria giurisdizione è utilizzata in molte aree del diritto e i casi più frequenti in cui viene applicata includono:

  • Diritto di famiglia: per chiarire questioni relative al divorzio, alla separazione legale, alla custodia dei figli, alla divisione dei beni coniugali e ai contratti matrimoniali;
  • Diritto delle successioni: per risolvere questioni relative all’eredità, alla successione, alla divisione dei beni ereditari e alla nomina di un amministratore dell’eredità;
  • Diritto commerciale: per sciogliere tutte le controversie concernenti contratti, accordi commerciali, società e diritti di proprietà intellettuale;
  • Diritto del lavoro: per risolvere questioni riguardanti licenziamenti, controversie salariali, discriminazione sul lavoro e controversie sindacali;
  • Diritto immobiliare: per chiarire le controversie relative alla compravendita di proprietà immobiliari, alla locazione di immobili, alla divisione di proprietà immobiliari e alla nomina di un amministratore condominiale;

Le parti coinvolte possono scegliere di ricorrere alla volontaria giurisdizione per motivi di velocità, convenienza, riservatezza o per evitare un processo giudiziario costoso e stressante.

Cosa cambia con la riforma sulla volontaria giurisdizione?

In attuazione della delega per la riforma della Giustizia Civile, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, oltre a riconfigurare le competenze giurisdizionali in materia di volontaria giurisdizione con la sostituzione del Giudice Tutelare al Tribunale in composizione collegiale, ha stabilito che alle attribuzioni del Giudice Tutelare si affiancano a quelle affidate “ex novo” al notaio a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Questa data è stata stabilita dalla Legge di bilancio, che ha anticipato l’entrata in vigore della riforma, inizialmente fissata al 30 giugno 2023.

È evidente che la legge agisca su due diversi ambiti: se da un lato ridefinisce le competenze giurisdizionali tra Giudice Tutelare e Tribunale in composizione collegiale, che sopravvive esclusivamente per autorizzare la “continuazione dell’impresa commerciale”, dall’altro lato introduce una vera rivoluzione, la competenza concorrente del notaio.

Il ruolo del notaio della volontaria giurisdizione

La norma che più interessa l’attività notarile è l’articolo 21 del suddetto decreto, rubricato «Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione».

Il notaio rogante diventa una figura alternativa al Giudice Tutelare, per il quale si prevede espressamente che possa rilasciare, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari.

Il sistema del doppio binario nella volontaria giurisdizione

Con la riforma si è creato una sorta di binario parallelo di competenze: la norma afferma che le autorizzazioni “possono” essere richieste dalle parti al notaio, per cui rimane ferma la possibilità per gli interessati di adire il Giudice Tutelare.

La competenza è affidata però non un qualsiasi notaio, ma al “rogante”, ovvero a colui al quale è stata affidata dalle parti la stipula dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata cui inerisce l’autorizzazione. Pertanto, l’autorizzazione rilasciata dal notaio non potrà essere utilizzata da un altro anche se dello stesso Distretto di competenza.

La richiesta, a differenza di quella “tradizionale”, non soffre di vincoli territoriali, nel senso che è assolutamente slegata dal domicilio o dalla residenza della persona nel cui interesse il provvedimento è richiesto; questo a differenza del Giudice Tutelare, per il quale invece rimane ferma la competenza territoriale e per materia.

Conseguentemente, la parte richiedente può incaricare qualsiasi professionista sul territorio nazionale, non necessariamente un notaio che ha sede nel luogo di domicilio dell’incapace o del defunto.

Quando si può essere autorizzati dal notaio invece che dal giudice?

Come detto, il notaio rogante può rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti nei quali intervenga un minore o un inabile, anche aventi per oggetto beni ereditari, sulla base della preventiva richiesta avanzatagli da parte del rappresentante legale dell’incapace, ovvero di un suo procuratore legale.

Per il rilascio delle autorizzazioni il notaio può farsi assistere da consulenti e assumere le opportune informazioni per fondare la sua convinzione sull’opportunità del rilascio. La legge stessa stabilisce che può farlo senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, possono essere sentiti altri chiamati, i creditori che risultano dall’inventario e il legatario, se l’autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto di un legato di specie.

L’autorizzazione dovrà essere comunicata dal notaio alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero competenti, affinché possa essere eventualmente proposto reclamo, oppure possa essere oggetto di modificazioni da parte del giudice tutelare. Insieme all’autorizzazione, il notaio è tenuto anche a comunicare la documentazione istruttoria, così che possa formarsi una sorta di fascicolo del procedimento.

Efficacia, impugnazione e revoca delle autorizzazioni del notaio

Le autorizzazioni del notaio diventano efficaci solo una volta decorsi venti giorni senza che sia stato proposto reclamo contro le stesse da eventuali interessati e possono comunque essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare.

Essa può essere impugnata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. Quindi può essere in ogni tempo modificata o revocata dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Non cambia invece nulla in tema di autorizzazione all’esercizio dell’impresa: restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per la continuazione dell’impresa commerciale.

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