Rimborso biglietto aereo senza assicurazione, come e quando spetta

Alessandro Nuzzo

17/10/2023

Se per un motivo a noi non imputabile non possiamo più prendere un aereo, abbiamo il diritto di ottenere il rimborso del biglietto anche senza assicurazione.

Rimborso biglietto aereo senza assicurazione, come e quando spetta

Chi deve prendere un aereo per motivi di piacere o viaggi già programmati, di solito acquista il biglietto con largo anticipo per usufruire dei numerosi sconti che le compagnie fanno. Prenotare un aereo alcuni mesi prima della partenza è l’ideale per pagare il biglietto davvero pochissimo, a volte nell’ordine di qualche decina di euro.

La prenotazione con largo anticipo protegge da costi esosi del biglietto ma al tempo stesso aumenta il rischio di non poter partire. Questo perché è impossibile sapere cosa accadrà con settimane di anticipo e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Un malanno fisico, una calamità naturale, il furto dei documenti, sono davvero tanti i motivi che possono impedirci di salire su un aereo prenotato mesi prima.

In questo caso, anche se non abbiamo stipulato una polizza assicurativa, abbiamo diritto al rimborso totale del biglietto se non lo sfruttiamo? La risposta è sì. Ecco come fare.

Rimborso biglietto aereo senza assicurazione: come ottenerlo

Ottenere dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto non sfruttato anche senza assicurazione non è impresa facile. Nonostante la legislazione sia molto chiara, molto spesso le compagnie fanno finta di non sentire. In realtà si tratta di un diritto del viaggiatore contenuto nel codice della navigazione all’articolo 945 dove viene riportata la seguente dicitura: «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato». Insomma più chiaro di così. Se per cause di forza maggiore come un malanno fisico, un evento atmosferico o qualunque altra cosa accaduta indipendentemente dalla volontà del passeggero, non si può salire sull’aereo, essi ha diritto al rimborso dell’intera somma del biglietto.

Per la legge non esistono biglietti non rimborsabili e la stessa prassi vale anche in caso di voli cancellati o in ritardo con il passeggero che non vuole usufruire del prossimo volo in programma.

Il diritto al rimborso del biglietto vale sempre a prescindere se in fase di acquisto abbiamo acquistato una polizza assicurativa che ci tuteli o meno. Spesso le compagnie fanno leva su tale polizza autorizzando il rimborso soltanto a coloro che l’hanno sottoscritta.

Oppure ci sono casi in cui il rimborso è consentito solo se il biglietto viene cancellato prima della partenza del volo. È molto importante informarsi su ciò che prevede la singola compagnia e la procedura da seguire. Un passeggero non deve sottostare a ciò che lo staff della compagnia dice, ma sarebbe buona prassi informarsi leggendo ciò che indica la legge.

Se una compagnia non vuole procedere al rimborso è giusto che un passeggero si tuteli nelle sedi adatte. La soluzione più semplice è rivolgersi ad un avvocato che, studiato il caso, provvede ad inviare alla compagnia una richiesta di rimborso del biglietto. Se quest’ultima non dovesse acconsentire, ecco che si procederebbe con l’iter finendo dinnanzi ad un giudice di Pace.

A quel punto fatte valere le proprie ragioni, le compagnie non potranno far altro che consentire il rimborso oltre ad essere costretta al pagamento delle spese legali.

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