Se il Comune applica o ha applicato in passato l’Iva sulla Tari è possibile chiedere il rimborso di quanto versato e non dovuto. Ecco come fare e quando.
Si può chiedere il rimborso dell’Iva applicata sulla Tari. Se il Comune ti applica l’Iva sulla Tari al 10%, è bene sapere che è illegittimo e proprio per questo si può avere indietro quanto versato e non dovuto. Ma in realtà il rimborso quando si può realmente richiedere e come si presenta la domanda per avere indietro le somme?
Perché non si può applicare l’Iva sulla Tari? Si tratta di un’imposizione illegittima: si applica un’imposta (l’Icva) su una tassa (la Tari), mentre l’Iva altro non è che l’imposta sul valore aggiunto che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. Una tassa come può esserla quella che si versa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, invece, proprio per la sua natura di balzello non può essere maggiorata con l’applicazione dell’Iva. Proprio per questo motivo chi si è visto, negli anni, applicare l’Iva nella bolletta della Tari può chiedere il rimborso.
I Comuni, fino a qualche anno fa, applicavano spesso l’Iva sulla tassa dei rifiuti aggiungendola alla bolletta. I cittadini, ignari che si trattasse di una tassazione illegittima, per diversi anni hanno versato il dovuto senza sapere di versare anche l’Iva.
Se si dovesse versare un pagamento legato all’effettiva raccolta dei rifiuti si pagherebbe una tariffa per il servizio offerto, in questo caso l’Iva sarebbe dovuta. La Tari, però, è una tassa in parte fissa e in parte variabile e serve a finanziare il servizio di raccolta (non è detto, quindi, che il cittadino versi esattamente il costo della raccolta dei propri rifiuti) e, di fatto, l’Iva non può essere applicata.
La sentenza 5078 del 2016 della Corte di Cassazione e la sentenza 238 del 2009 della Corte Costituzionale hanno portato chiarezza nella diatriba che l’applicazione dell’Iva sulla Tari aveva scatenato, affermando che è illegittimo applicare l’Iva su una tassa.
La sentenza della Corte di Cassazione del 2016, in ogni caso, era riferita al rimborso dell’Iva sulla Tia, ma allo stesso modo si applica nel caso che l’imposta sia applicata sulla Tari.
La Tari, essendo una tassa e non una tariffa, in nessun caso può essere maggiorata dall’Iva poiché si configurerebbe una doppia imposizione.
L’Iva erroneamente applicata sulla Tari
Come detto, in passato diversi Comuni applicavano l’aliquota Iva al 10% sulla tassa rifiuti. In base alla tariffa applicata dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti, i cittadini si sono trovati a pagare somme aggiuntive che sfioravano anche i 100 euro l’anno.
Proprio per l’illegittimità di questa applicazione dell’Iva sulla Tari, i cittadini che hanno pagato l’Iva applicata alla tassa hanno diritto a chiedere il rimborso che riguarda gli ultimi 10 anni. La prescrizione del diritto al rimborso dell’Iva versata e non dovuta, infatti, ha una prescrizione decennale (in base a quanto previsto dall’articolo 2946 del codice civile) e proprio per questo ci si può rifare solo sugli ultimi 10 anni poiché quelli precedenti sono caduti in prescrizione.
La prescrizione decennale, infatti, si applica alle imposte e le tasse erariali e l’Iva è un’imposta erariale con prescrizione a 10 anni, anche se la Tari, essendo una tassa a livello locale ha prescrizione in 5 anni. Pertanto il cittadino può chiedere il rimborso dell’Iva applicata sulla Tari dei precedenti 10 anni. A chiarire questo punto, in ogni caso, è stata anche la sentenza 5078 del 2016 della Corte di Cassazione.
L’annosa questione dell’Iva su Tari, Tia e Tarsu
Per anni L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’Iva sulla tassa rifiuti fosse legittima perché ha sempre ritenuto che Tia, Tari e Tarsu fossero una tariffa addebitata ai cittadini per il servizio reso nella raccolta dell’immondizia. In realtà si tratta di una tassa anche perché il cittadino non è mai chiamato a versare l’importo speso dal Comune per il servizio della raccolta dei rifiuti specifici. A riprova della cosa anche il fatto che la Tari è dovuta anche per le case vuote a disposizione solo perché “atte a produrre rifiuti”.
La Tari in nessun caso può essere considerata una tariffa (ma la dice il suo stesso nome che si tratta di una Tassa) e proprio per questo motivo non può essere soggetta a doppia imposizione.
Come chiedere il rimborso dell’Iva sulla Tari?
Qualora, effettuando controlli sui pagamenti dell’ultimo decennio, ci si rendesse conto di aver versato anche l’Iva sulla tassa, è necessario presentare istanza di rimborso al proprio Comune. L’istanza deve essere fatta pervenire all’Ufficio Tributi o agli sportelli delle associazioni consumatori.
Per ricevere il rimborso bisogna compilare il modulo apposito a cui, però, bisogna anche allegare le ricevute che attestano di aver pagato, oltre al tributo anche l’Iva. Al modulo, quindi, si devono allegare eventuali fatture di pagamento o comunicazioni inviate dal Comune da cui si evinca che la Tari è stata maggiorata dall’Iva.
Per i termini di prescrizione vanno considerate le date presenti sulle fatture o sulle comunicazioni in questione. Le associazioni dei consumatori, però, ci tengono a precisare che la domanda di rimborso non può essere presentata così semplicemente. Fanno notare, infatti, che è necessaria un’azione collettiva per la quale è possibile, appunto, delegare una associazione che tutela i consumatori in base a quanto previsto dall’articolo 140 bis del codice del Consumo (che riguarda, appunto, la class action).
A poter richiedere il rimborso, in ogni caso, sono solo i privati cittadini. La possibilità, invece, è preclusa alle imprese che, nell’anno in cui l’hanno versato, hanno detratto l’Iva dalla liquidazione periodica della stessa.
Fac simile modulo rimborso Iva su Tari
Non esiste un modulo ufficiale da poter compilare per poter chiedere il rimborso dell’Iva versata indebitamente sulla Tari e proprio per questo motivo, mettiamo a disposizione dei nostri lettori quello che potrebbe essere un modello da utilizzare per la presentazione all’Ufficio Tributi del proprio Comune di residenza.
Spett.le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il Comune di competenza)
Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA versata illegittimamente nel pagamento della Tariffa sui Rifiuti
Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . /. . / . . . . . . . , e residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via/P.zza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . cap. . . . . . . . . , C.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in qualità di
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (proprietario, affittuario, usufruttuario, nudo proprietario) dell’immobile sito in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Via/P.zza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . ., iscritto al Catasto del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Sezione . . . . . . , Foglio. . . . . . . ., Particella. . . . . . . . . , Sub . . . . . . . , Zona . . . . . . , Categoria . . . ., Classe . . . . . .;
- Utente-fruitore del servizio di smaltimento rifiuti, n. contratto . . . . . . . . . . . . . , n. utente . . . . . . . . . . . . . . . . , soggetto a Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.);
Premesso che:
- con sentenza n° 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA e le tasse equivalenti costituiscono un’entrata di natura tributaria e che, pertanto, a essa non è applicabile l’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- con sentenze n° 3756 del 2012 e n° 5078 del 2016 la Corte di Cassazione ha riaffermato in modo inequivocabile che gli importi pretesi dal Comune a titolo di tariffa di igiene ambientale non sono assoggettabili a IVA;
- il termine di prescrizione ordinaria per il recupero dell’indebito è fissato in 10 anni dal pagamento (art. 2946 cod. civ.);
- atteso che detta imposta è stata assoggettata illegittimamente a IVA negli anni . . . . . . . . e che pertanto il sottoscritto ha pagato delle somme non dovute.
Con la presente chiede formalmente:
- la cancellazione fin dalla prossima fattura della suddetta imposta;
- la restituzione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, dell’IVA addebitata e documentata dalle fatture/cartelle in allegato per un totale di € . . . . . . . . . . . . . . . .
In mancanza, agirà in ogni sede ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti e interessi.
Cordiali saluti.
[Luogo e Data]
Firma
Allegati:
- bollettini di pagamento in copia
- copia documento di identità
© RIPRODUZIONE RISERVATA