Qualora il personale delle Forze Armate subisca un danno alla salute a causa del comportamento omissivo dell’amministrazione di appartenenza avrà diritto ad un doppio risarcimento. Ecco come quantificarlo.
Potrebbe accadere che nel corso di una lunga carriera il personale delle Forze Armate contragga una patologia direttamente causata dal comportamento omissivo dell’amministrazione di appartenenza.
In questo caso, qualora il danno subito dal militare comporti un’invalidità permanente (si pensi ad esempio alle vittime dell’uranio), questo avrà diritto sia al risarcimento del danno biologico subito che di quello per il danno morale soggettivo.
A tal proposito StudioCataldi.it spiega qual è la procedura necessaria affinché i militari vittime del comportamento omissivo della propria amministrazione, ottengano il risarcimento dovuto per i danni subiti.
Perché i militari hanno diritto al risarcimento
In caso di patologia invalidante riscontrata a causa del servizio prestato, il personale delle Forze Armate ha diritto ad un doppio risarcimento: uno per il danno biologico e l’altro per quello morale.
Affinché il militare abbia diritto al risarcimento, però, bisogna dimostrare che il danno subito non si potesse evitare, ovvero che dipenda da un comportamento omissivo della propria amministrazione.
Alla base di questo diritto, infatti, sta il principio della responsabilità contrattuale prevista dall’articolo 2087 del Codice Civile. Qui si legge che spetta al datore di lavoro il compito di adottare tutte quelle misure idonee alla prevenzione dei rischi all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni che quelli inerenti al luogo in cui si presta servizio.
Quindi ai fini del riconoscimento bisogna dimostrare che ci sussista il nesso di causalità tra il il servizio e la patologia riportata. Bisogna quindi dimostrare che l’amministrazione non abbia fatto il proprio dovere nel tutelare la salute del personale e che questa inadempienza sia strettamente legata all’insorgere della patologia invalidante.
Il ruolo del CTU
Ai fini del riconoscimento del risarcimento assume un ruolo chiave il consulente tecnico d’ufficio (il CTU) al quale spetta la redazione della relazione peritale.
È la relazione del CTU, infatti, che si pone alla base dell’intera istruttoria per il riconoscimento del risarcimento. È la relazione del CTU, infatti, che accerta il danno alla salute ed individua il nesso causale tra fatti di servizio ed evento-malattia.
Sarà poi la relazione del CTU ad avere un ruolo fondamentale per la quantificazione del risarcimento per il danno subito.
Come si quantifica il danno?
L’ammontare del risarcimento naturalmente dipende dal danno subito e dall’invalidità derivante. Nel dettaglio è il Giudice del Tribunale amministrativo incaricato a quantificare l’ammontare del risarcimento, basandosi però su dei parametri fissi.
Solitamente per quantificare il danno accertato dal CTU i TAR utilizzano le tabelle dove sono indicate le valutazioni in termini percentuali dell’invalidità permanente e dell’inabilità temporanea assoluta; a tal proposito le più utilizzate sono le tabelle di Milano che potete consultare cliccando qui.
Una volta accertato il danno, il nesso di causalità e di conseguenza la responsabilità dell’amministrazione, il Tribunale può intimare quest’ultima a formulare una proposta di risarcimento entro un termine prestabilito.
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