Rivalutazione beni d’impresa 2020, novità nel Decreto Agosto: tutte le istruzioni

Andrea Felli

21 Ottobre 2020 - 15:16

Il Decreto Agosto n. 104/2020, convertito in legge, dà il via alla nuova rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni. Esaminiamo i soggetti e beni interessati, la rivalutazione civilistica e quella fiscale che sconta un’imposta sostitutiva solo del 3%.

Rivalutazione beni d’impresa 2020, novità nel Decreto Agosto: tutte le istruzioni

Rivalutazione beni d’impresa 2020, come funziona, quali sono i vantaggi e chi può accedervi?

Il DL di Agosto, con l’articolo 110 si pone l’obiettivo di incentivare la nuova rivalutazione dei beni d’impresa con efficacia civilistica, permettendo di adeguare i singoli valori contabili iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, ai valori di mercato.

Questa nuova rivalutazione dei beni d’impresa si differenzia dalle precedenti in quanto può effettuarsi distintamente anche per ogni singolo bene.

Tale strumento è volto principalmente ad aiutare ed incentivare la patrimonializzazione delle imprese, che a causa dell’emergenza Covid 19 , si trovano in una situazione di grave difficoltà, presentando perdite difficili da gestire.

Soggetti interessati alla nuova rivalutazione beni d’impresa 2020

La rivalutazione può essere applicata da:

  • Spa, Sapa, Srl, società cooperative e le società di mutua assicurazione;
  • Enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che hanno per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciali nel territorio Italiano;
  • imprese individuali;
  • Snc, Sas, enti non commerciali e SO di soggetti non residenti.

Tali soggetti devono necessariamente redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali, e di conseguenza tale normativa non è applicabili ai soggetti che adottano principi contabili internazionali.

Beni interessati alla nuova rivalutazione

La rivalutazione è rivolta ai seguenti beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019:

  • immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili : si pensi ad esempio agli immobili, ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, agli impianti e ai macchinari, alle attrezzature commerciali e industriali;
  • immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente rilevanti: è il caso dei brevetti dei diritto industriale, opere di ingegno, diritti di concessione, licenze e marchi;
  • Partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art. 2359 iscritte come immobilizzazioni nello stato patrimoniale.

Non possono formare oggetto della rivalutazione invece:

  • i beni materiali o immateriali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa: per esempio beni merci, materie prime, prodotti finiti;
  • i costi di impianto e ampliamento, le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, l’avviamento, i costi pluriennali patrimonializzati;
  • le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;
  • le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie ancorché considerate di controllo e di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

A differenza delle passata rivalutazione prevista nella legge di bilancio 2019, questa presa in esame ed introdotta nel DL di Agosto, prevede la possibilità di rivalutare ogni singolo bene e non necessariamente per categorie omogene di beni.

Aspetti fiscali della rivalutazione dei beni d’impresa 2020

Un aspetto molto interessante della rivalutazione dei beni prevista nel DL di Agosto è la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni solo contabilmente, il che comporta il riconoscimenti dei nuovi valori solo in termini civilistici e non fiscali, e la conseguente possibilità di poter godere di una rivalutazione gratuita, permettendo alla società di effettuare una ripatrimonializzazione a costo zero.

Nel caso in cui l’azienda decida di optare anche per una rivalutazione fiscale, essa dovrà pagare un imposta sostitutiva del 3% sul valore rivalutato.

Questo significa che una società che rivaluta un bene aumentando il valore di 100 pagherà un imposta sostitutiva di 3.

È bene ricordare come le aliquote previste nelle vecchie rivalutazioni erano molto più elevate, tra il 12% e il 14%.

Come e quando pagare l’imposta sostitutiva? L’imposta sostitutiva deve essere pagata con modello f24, con possibilità di rateizzazione, massimo tre rate di pari importo e il versamento coinciderà con le scadenze previste per il versamento del saldo delle imposte di ogni anno.

Decorrenza degli effetti fiscali

Gli effetti fiscali potranno partire direttamente dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione, per esempio ipotizzando che la rivalutazione venga fatta nell’esercizio 2020 gli effetti fiscali si vedranno partire dal 2021.

E importante evidenziare come fiscalmente, nel caso di cessione di un bene sottoposto alla nuova rivalutazione, la cessione potrà avvenire solo in una data anteriore al quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita.

Per cui per una rivalutazione fatta nel 2020 nel caso di cessione bisognerà attendere il 2024 al fine di poter computare la plusvalenza fiscale sul valore rivalutato.

Quindi in sintesi, la scelta di non rivalutare un singolo bene potrà essere presa anche in base alle future cessione di quel cespite prima del 2024, anno dal quale la rivalutazione assume efficacia per le plusvalenze. Similmente si potrà scegliere di rivalutare un singolo immobile strumentale tra i più fabbricati posseduti, ipotizzando invece una vendita certa dal 2024.

Deduzione dei maggiori ammortamenti

In termini fiscale si evidenzia anche come vi sia la deduzione immediata dei maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, ossia già dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022).

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