Lo scorso 30 novembre scadeva la sesta rata del piano di “Rottamazione-quater”; considerati peraltro i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge, il termine di versamento scadrà lunedì 9 dicembre.
L’art. 1, commi da 231 a 252, della legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto la definizione agevolata (cosiddetta "Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere una serie di debiti tributari versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
La sesta rata sarebbe scaduta sabato scorso, 30 novembre. Ma considerato che la legge prevede un periodo di «tolleranza» di 5 giorni, il termine di versamento scadrà lunedì 9 dicembre. Come ci si arriva a tale data? Poiché, come detto, la scadenza originaria cadeva di sabato, il termine è stato automaticamente spostato al primo giorno lavorativo successivo, vale a dire a lunedì 2. Da qui il conteggio dei cinque giorni di tolleranza, che portano la scadenza a sabato 7, e quindi a lunedì 9.
Il termine di tolleranza di 5 giorni è previsto, sempre con riferimento alla “Rottamazione-quater”, dal comma 244 del richiamato art. 1 della Manovra 2023, che prevede la perdita di qualsiasi effetto agevolativo nei confronti dei contribuenti che omettono oppure versano soltanto in parte o tardivamente (sempreché il ritardo sia superiore ai previsti cinque giorni) una rata prevista dal piano di pagamento.
In tale evenienza, la definizione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. Ovviamente degli importi già versati il Fisco terrà conto in sede di determinazione del debito residuo.
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