Sanatoria certificazione unica tramessa con errori o in ritardo grazie al decreto Milleproroghe: vediamo chi non deve pagare le sanzioni.
Sanatoria certificazione unica tra le misure del decreto Milleproroghe 2022: chi è che non dovrà pagare le sanzioni?
L’intervento del decreto Milleproroghe riguarda i primi anni di utilizzo della certificazione unica. Il documento è indispensabile per la predisposizione del modello 730 precompilato, e sette anni fa ha sostituito il vecchio modello Cud.
Dal 2015, quando la Cu si riferiva ai redditi 2014, gli adempimenti dei sostituti d’imposta sono cambiati molto, e sono molti gli errori commessi in questi anni. Vediamo, quindi, come funziona la sanatoria e chi può beneficiarne.
Sanatoria certificazione unica: chi non deve pagare le sanzioni
La sanatoria messa in campo dal decreto Milleproroghe riguarda le certificazioni uniche relative agli anni dal 2015 al 2017, quindi per le Cu 2016, 2017 e 2018.
Non saranno applicate le sanzioni, quindi, per le certificazioni uniche inviate in ritardo o con errori, qualora la loro trasmissione sia avvenuta entro la fine del secondo anno successivo al termine di scadenza per la loro presentazione, quindi, rispettivamente:
- entro il 31 dicembre 2018;
- entro il 31 dicembre 2019;
- entro il 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda le certificazioni uniche trasmesse per l’anno 2014, la legge di stabilità 2016 ha disposto, con l’articolo 1, comma 949, la non applicazione delle sanzioni nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Certificazione unica, come funzionano le sanzioni?
In generale, la sanzione scatta nel momento in cui la certificazione unica non viene inviata, oppure viene trasmessa in ritardo o con errori al suo interno. La sanzione ammonta a 100 euro per ogni documento omesso, tardivo o errato.
Il limite massimo di sanzioni applicabili a ogni sostituto d’imposta non può superare i 50.000 euro.
Nessuna sanzione viene applicata, invece, in caso di errata trasmissione della certificazione seguita dall’invio di quella corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 16 marzo.
Se, invece, la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dal termine del 16 marzo (oppure per le Cu senza redditi riportabili nella precompilata, del 31 ottobre), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.0000 euro.
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