Molti contribuenti stanno ricevendo nuovi atti dall’Agenzia delle Entrate, si tratta dello schema di atto, ma cos’è e cosa fare se si riceve tale comunicazione?
Molti contribuenti lo hanno già ricevuto, è lo schema di atto di accertamento, o più correttamente schema di avviso di atto di accertamento, ma di cosa si tratta? Quando viene inviato ed è obbligatorio? Cosa fare quando si riceve?
Obiettivo del legislatore è ridurre il contenzioso tributario, evitare l’evasione fiscale e stabilire rapporti “amichevoli” tra contribuente e Fisco. Per fare questo una delle novità introdotte con la riforma dello Statuto del contribuente in vigore ormai dal mese di giugno 2024 è lo schema di atto. Cos’è lo schema di atto? Ecco una breve disamina.
Schema di atto di avviso di accertamento, cos’è
Lo schema di atto di accertamento è una sorta di “bozza” che il Fisco intende adottare alla luce delle risultanze emerse. Ad esempio, effettua un controllo, emerge che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare maggiori redditi oppure che avrebbe dovuto far valere minori deduzioni. In tale contesto dovrebbe inviare un avviso di accertamento, atto impugnabile, non lo fa, ma invia al contribuente una bozza dell’atto che intende adottare e dice al contribuente, “Hai qualcosa da dirmi per contestare questa mia pretesa oppure procedo con l’atto definitivo?”
Questo in parole povere ma vediamo nel dettaglio ed entrando nella parte tecnica cosa succede.
In primo luogo occorre ricordare che l’amministrazione finanziaria non è tenuta ad adottare lo schema di atto nel caso in cui la maggiore pretesa erariale deriva da controlli automatici, formali e o atti di pronta liquidazione.
L’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente stabilisce che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.”
Lo schema di atto, attualmente disciplinato dall’articolo 6-bis della legge 212 del 2000 deve contenere tutti gli elementi utili al contribuente per individuare l’oggetto dello schema di atto e quindi poter fornire chiarimenti. Deve contenere:
- i motivi della pretesa fiscale;
- indicazione delle violazioni rilevate, con indicazione anche degli articoli di legge;
- il termine entro cui possono essere presentate deduzioni;
- indicazione delle conseguenza in caso di inerzia.
Cosa fare se si riceve uno schema di atto dall’Agenzia delle Entrate?
Lo Statuto prevede che una volta notificato lo schema di atto, il contribuente ha 60 giorni di tempo per provvedere a presentare deduzioni all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente nei termini visti non abbia un comportamento concludente, l’Amministrazione finanziaria provvede all’avviso di accertamento che naturalmente deve rispecchiare lo schema di atto già inviato.
Nel caso in cui il contribuente presenti deduzioni, l’Amministrazione finanziaria può accoglierle tutte, in parte oppure non accoglierle. In ogni caso l’eventuale avviso di accertamento emesso dovrà tenere conto dei rilievi del contribuente e soprattutto motivare l’eventuale mancato accoglimento o accoglimento parziale. Lo schema di atto non è autonomamente impugnabile mentre è impugnabile l’avviso di accertamento successivo.
Prescrizione: slitta fino a 120 giorni in caso di schema di atto
Sappiamo che gli avvisi di accertamento relativi a imposte e tasse devono essere notificati entro termini prestabiliti dalla legge altrimenti si verifica la prescrizione. Occorre però fare delle precisazioni, ad esempio in caso di presentazione della dichiarazione nei termini previsti per legge, è possibile notificare un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto alla scadenza.
In caso di mancata presentazione, invece, il termine cade il 31 dicembre del 7° anno successivo. Bene, in caso di notifica dello schema di atto entro tali termini, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è prorogato di 120 giorni.
Come presentare controdeduzioni allo schema di atto
Il contribuente che decide di presentare controdeduzioni deve prestare attenzione, infatti, più sono dettagliate e ben motivate e più semplice è ottenere l’accoglimento, ridurre la pretesa erariale e liberarsi da un successivo avviso di accertamento. A tale proposito è importante accompagnare le proprie controdeduzioni con:
- prove documentali come ricevute, fatture, contratti, e qualsiasi prova idonea a supportare la posizione del contribuente;
- argomentazioni giuridiche, ad esempio richiamando normative vigenti, giurisprudenza favorevole o interpretazioni corrette delle norme fiscali;
- chiarimenti.
Nei termini di 60 giorni il contribuente può anche richiedere l’accesso agli atti e ottenere copia del fascicolo.
In alternativa, se il contribuente si rende conto di non poter presentare deduzioni in proprio favore può aderire allo schema di atto e di conseguenza avere una riduzione delle sanzioni. In questo caso entro 30 giorni dalla notifica si presenta un’istanza di adesione. I vantaggi dell’istanza di adesione sono legati alla riduzione delle sanzioni, fino a 1/3 del minimo previsto dalla legge per la violazione/i contestata.
Il contribuente può infine optare per il ravvedimento operoso, quindi presentare una dichiarazione integrativa e avere il beneficio della riduzione delle sanzioni che dipendono dal lasso di tempo che intercorre tra la violazione e il ravvedimento stesso.
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