Scioglimento dell’unione civile, quando spetta il mantenimento e come si calcola

Ilena D’Errico

18 Gennaio 2024 - 00:08

Anche lo scioglimento unioni civili è interessato dalla recente sentenza di Cassazione sul calcolo del mantenimento: ecco quando spetta e come si calcola.

Scioglimento dell’unione civile, quando spetta il mantenimento e come si calcola

La disciplina delle unioni civili è diversa da quella relativa al matrimonio, in riferimento ovviamente alla legge. Obblighi e doveri non sono esattamente coincidenti, tanto durante l’unione che in caso di scioglimento. Riguardo al mantenimento, però, la giurisprudenza ha tempo sancito l’implicazione dell’obbligo assistenziale anche tra ex uniti civilmente, lo stesso che determina l’assegno di mantenimento o divorzile dopo la fine del matrimonio.

Di conseguenza, dopo lo scioglimento dell’unione civile la parte economicamente più debole ha diritto a ricevere un contributo economico per sostenersi, in virtù dell’obbligo di assistenza morale e materiale tra le parti. È emblematica in tal proposito l’ordinanza del tribunale di Pordenone del 13 marzo 2019, che ha segnato il via dell’applicazione concreta di questo obbligo, decretando appunto un obbligo di mantenimento dopo lo scioglimento dell’unione civile.

Una recente sentenza della Cassazione ha confermato il principio, intervenendo tanto per le unioni civili quanto per i matrimoni, sul metodo di calcolo del mantenimento. Ecco cosa c’è da sapere, a chi spetta il mantenimento dopo lo scioglimento e come si calcola.

Scioglimento dell’unione civile, a chi spetta il mantenimento e quando

In seguito allo scioglimento dell’unione civile può sorgere un diritto di mantenimento in capo alla parte più debole economicamente, vale a dire l’unito civilmente che non ha mezzi adeguati a sostenersi in modo incolpevole. I criteri da applicare sono analoghi a quelli relativi al divorzio, in particolare il mantenimento spetta al partner che non riesce economicamente a provvedere alle proprie esigenze di vita e che non abbia colpa.

Non si deve quindi trattare di una persona che non lavora per scelta, ma di chi non può lavorare (per motivi di salute, per l’età avanzata o perché ha rinunciato alla realizzazione professionale per dedicarsi alla famiglia) o comunque lavora ma non riesce a mantenersi.

Oltre a questo, è necessario che ci sia una disparità economica tra le parti dell’unione civile e dunque che uno di loro possa provvedere al contributo. Dato che lo scioglimento dell’unione civile è assimilabile a un divorzio, non rileva qui il tenore di vita tenuto dalla coppia durante l’unione. Questo criterio, peraltro, sta sparendo anche per quanto riguarda la separazione, limitando il mantenimento alle esigenze primarie di vita. In alcuni casi ha però funzione di compensare il coniuge/unito civilmente dei sacrifici fatti e delle rinunce.

Come si calcola il mantenimento?

L’obbligo di mantenimento viene determinato dal giudice, che provvede anche a calcolarne l’importo in base alle circostanze specifiche:

  • il reddito delle parti;
  • il contributo dato alla vita familiare;
  • i motivi dello scioglimento (eventuali responsabilità e colpe);
  • le esigenze della parte più debole;
  • le ragioni per cui la parte più debole non può sostentarsi autonomamente;
  • la durata dell’unione.

La novità a cui si faceva riferimento è quella introdotta dalla sentenza n. 35385/2023 della Corte di Cassazione, la quale ha applicato la sentenza n. 3596/2023 della stessa Corte anche alle unioni civili. Si parla, in particolare, della considerazione del periodo di convivenza ai fini del mantenimento.

La decisione della Cassazione di estendere il periodo di convivenza prematrimoniale al calcolo dell’assegno di mantenimento o divorzile è stata infatti applicata anche allo scioglimento delle unioni civili. Il provvedimento è quindi molto importante, perché contribuisce al percorso di riconoscimento delle unioni civili a livello normativo, ma interviene anche sulle disparità di trattamento.

Le unioni civili sono possibili soltanto dal 2016, quindi è evidente che le coppie omosessuali hanno con maggiore probabilità delle altre periodi lunghi di convivenza che ha preceduto l’ufficializzazione. In ogni caso, il principio è che la convivenza pregressa sia tenuta in considerazione durante lo scioglimento per determinare il mantenimento. Per esempio, se una parte ha rinunciato alla realizzazione professionale verranno conteggiati anche gli anni precedenti all’unione civile (che ha necessariamente durata breve), dando uno specchio più attinente alla realtà.

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