Sconti sulle tasse con la compensazione, nuovi limiti

Nadia Pascale

4 Luglio 2024 - 18:35

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni per la compensazione fiscale in caso di crediti di imposta maturati. Nuovi limiti ed esempi pratici per ottenere sconti sulle tasse.

Sconti sulle tasse con la compensazione, nuovi limiti

Dal 1° luglio 2024 sono attive le nuove norme sulle compensazioni dei crediti, in modo semplice possono essere definiti sconti sulle tasse attraverso crediti fiscali maturati, e l’Agenzia delle Entrate con la circolare del 28 giugno 2024 ha provveduto a chiarire le istruzioni per avvalersi delle compensazioni fiscali in seguito all’introduzione dei nuovi limiti.

L’obiettivo dell’Agenzia delle Entrate con le nuove norme è contrastare l’evasione fiscale con l’utilizzo di crediti inesistenti.

Ecco come funzionano gli sconti sulle tasse attraverso le compensazioni dei crediti a partire dal 1° luglio 2024.

Sconti sulle tasse con le compensazioni fiscali solo con i servizi telematici

La legge di bilancio per il 2024 ai commi da 94 a 98 dell’articolo 1 pone nuovi limiti alle compensazioni fiscali, le nuove norme recano la disciplina di

misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione riguardanti la disciplina delle compensazioni di crediti

appare dunque evidente fin da ora qual è l’obiettivo.

La prima regola importante prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici per effettuare la compensazione dei crediti. L’uso dei servizi telematici consente un maggiore controllo.

I servizi telematici devono essere utilizzati anche nel caso in cui crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).

Per le compensazioni deve essere usato il modello F24. Deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, ad esempio compensazione tra un credito Irpef e un debito Irpef.

Sconti sulle tasse esclusi per queste iscrizioni a ruolo

Dal 1° luglio 2024 sono escluse le compensazioni fiscali in caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e carichi affidati all’agente di riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto Agevolazioni).

Nel calcolo del limite dei 100.000 euro non devono essere inseriti gli importi ammessi a rateazione per la quale il contribuente non sia decaduto. Ad esempio, il debito fiscale complessivo ammonta a 110.000 euro, ma per una cartella da 20.000 il contribuente ha chiesto la rateazione e sta pagando le rate regolarmente, in questo caso tali importi non concorrono a determinare il limite dei 100.000 euro.

In caso di decadenza dal piano di rateazione, se questa comporta l’immediata riscuotibilità delle somme, le stesse concorrono al raggiungimento della soglia

Al fine di chiarire meglio come viene determinato il limite dei 100.000 euro l’Agenzia delle Entrate nella circolare sottolinea che concorrono gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori:

  • le imposte dirette, l’IVA, l’imposta di registro e le altre imposte indirette;
  • le somme recuperate in caso di utilizzo di compensazioni che poi si sono rivelate in tutto o in parte non spettanti o inesistenti (un contribuente ha chiesto compensazioni fiscali e gli sono state riconosciute, in seguito a controlli emerge che tali compensazioni non erano in tutto o in parte regolari, di conseguenza si iscrivono nuovamente a ruolo le somme relative, queste concorrono a determinare il limite dei 100.000);
  • somme accessorie, interessi e sanzioni alle voci precedenti.

Gli importi visti concorrono a determinare la soglia dei 100.000 euro nel caso in cui:

  • sia scaduto il termine di pagamento;
  • non siano intervenuti provvedimenti di sospensione;
  • non ci siano piani di rateazione delle somme.

Occorre precisare che il divieto di compensazione, al verificarsi delle condizioni ora viste, vale per tutti i crediti di imposta ad esempio:

  • crediti relativi a imposte erariali;
  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (Credito ZES Unica);
  • credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi;
  • crediti relativi a bonus edilizi;
  • altri crediti di natura agevolativa.
Circolare 16/E 2024 AdE
Circolare limiti uso compensazione fiscale

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