Separazione consensuale: no all’assegno di mantenimento per il TAR del Lazio

Anna Maria D’Andrea

20 Settembre 2016 - 13:16

La separazione consensuale non dà diritto all’assegno di mantenimento secondo la sentenza del TAR del Lazio. Ecco come funziona.

Separazione consensuale: no all’assegno di mantenimento per il TAR del Lazio

La separazione consensuale dà diritto all’assegno di mantenimento?
Se il vostro matrimonio è agli sgoccioli probabilmente questa è una delle domande che vi state ponendo.

Il TAR del Lazio ha fatto un po’ di chiarezza: l’ultima novità che riguarda la disciplina della separazione consensuale prevede che nei casi di separazione dinnanzi ad un ufficiale del Comune il coniuge non ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.

Infatti, è la stessa legge che disciplina la separazione consensuale ad escludere la possibilità che avvengano tra gli ex coniugi patti di trasferimento patrimoniale e che, quindi, stabilisce che la separazione consensuale non prevede il diritto all’assegno di mantenimento.

Il TAR del Lazio, con la sentenza depositata il 7 luglio 2016, ha annullato la Circolare del Ministero dell’Interno n.6 del 24 aprile 2015.
Questa stabiliva che anche in caso di separazione consensuale fosse possibile versare, con importi periodici e occasionali, l’assegno di mantenimento all’ex marito o all’ex moglie.
Il TAR del Lazio dichiara la circolare illegittima: no all’assegno di mantenimento per separazioni consensuali dinnanzi all’ufficiale del Comune.

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Perché la separazione consensuale non dà diritto all’assegno di mantenimento?

Nella legge 162/2014 che ha introdotto la separazione consensuale si è stabilito che i coniugi possono concludere, alla presenza di un ufficiale di stato civile del Comune di residenza, un accordo di separazione personale o divorzio.
La separazione consensuale, stabilisce la legge, può avvenire soltanto a precise condizioni.
Una di queste è appunto che non debba contenere patti di trasferimento patrimoniale e, quindi, non dà diritto all’assegno di mantenimento.

Nonostante le disposizioni della legge, con la circolare del 2015 il Ministero dell’Interno aveva previsto la possibilità di ricorrere alla separazione consensuale anche qualora incorresse per uno dei due coniugi l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento. In sostanza, con la separazione consensuale l’assegno di mantenimento assumeva la forma di versamento di denaro periodico e occasionale.

Ma, con la sentenza del TAR del Lazio l’interpretazione della circolare viene ritenuta illegittima e, quindi, stabilisce che con la separazione consensuale non si ha alcun diritto - o dovere - al trasferimento di denaro o di beni.

Separazione consensuale: niente assegno di mantenimento. Le motivazioni del TAR

Il TAR del Lazio ha quindi stabilito che nel caso di separazione consensuale non è possibile alcun tipo di trasferimento di somme di denaro o di beni.
Chiamato a giudicare sulla legittimità della disposizione contenuta nella circolare del Ministero dell’Interno, ha espresso parere contrario: qualsiasi tipo di assegno di mantenimento, che determini l’accrescimento patrimoniale del soggetto in favore del quale il trasferimento viene eseguito, è illegittimo.
Infatti, in materia di separazione consensuale, la condizione dell’assenza di patti di trasferimento patrimoniale è ritenuta onnicomprensiva ed ampia: è esclusa quindi la possibilità di qualsiasi forma di assegno di mantenimento che vada a vantaggio di uno soltanto dei coniugi.

Non ci sono deroghe: di qualsiasi tipo di assegno di mantenimento si tratti, se periodico o occasionale, o che riguardi la cessione di beni, si tratta sempre di un trattamento che avvantaggia uno dei due ex coniugi a discapito dell’altro.

Il matrimonio non è un assegno a vita, soprattutto quando si sceglie di interromperlo di comune accordo.

Insomma, la sentenza del TAR del Lazio ha fatto un po’ di chiarezza: se il vostro matrimonio è agli sgoccioli, con la separazione consensuale non si ha alcun diritto all’assegno di mantenimento.

Una buona o una brutta notizia?
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