Lo sgravio contributivo per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà è esteso anche per i periodi di CIGS scaduti nel 2020. INPS fornisce le istruzioni con il messaggio n. 1697 del 26 aprile.
Sullo sgravio contributivo per le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà con la CIGS, vale a dire la cassa integrazione guadagni straordinaria, arrivano istruzioni da INPS con il messaggio numero 1697 del 26 aprile 2021 che allarga la platea dei beneficiari.
INPS comunica infatti che lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, connesso ai contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, previsto inizialmente solo per i periodi di cassa integrazione straordinaria per solidarietà conclusi il 31 ottobre 2019, vengono estesi anche ai periodi di CIGS conclusi il 30 settembre 2020.
Lo sgravio contributivo è per le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà con i sindacati con la riduzione dell’orario di lavoro in caso di crisi e che ricorrono pertanto alla CIGS, si parla infatti in questo caso di contratti di solidarietà difensivi che si differenziano da quelli espansivi.
Vediamo allora quali sono le istruzioni INPS nel dettaglio per lo sgravio contributivo in caso di contratti di solidarietà in CIGS.
Sgravio contributivo: esteso per contratti di solidarietà con CIGS 2020
Lo sgravio contributivo è esteso alle aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà con CIGS scaduta entro il 30 settembre 2020, rispetto alle indicazioni fornite da INPS con la circolare n. 100 del 9 settembre 2020 per la vecchia scadenza del 31 ottobre 2019. INPS nel messaggio n. 16797 del 26 aprile informa pertanto che:
“Con il presente messaggio, vengono ammesse alla fruizione dello sgravio in argomento le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020 (Allegato n. 1).”
Come precisa l’Istituto lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019, vengono estesi anche alle imprese con CIGS conclusa entro il 30 settembre 2020.
È il datore di lavoro, informa INPS nel messaggio del 26 aprile, che deve avviare la procedura per ottenere lo sgravio contributivo.
La Struttura territoriale competente, dopo una verifica dei requisiti, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione «1W», avente il significato di «Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996».
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Come compilare il flusso Uniemens
INPS nel messaggio specifica anche come compilare il flusso Uniemens per le aziende con contratti di solidarietà in CIGS che vogliono ottenere lo sgravio contributivo.
Le imprese interessate per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CausaleACredito”, inseriranno il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
- nell’elemento “ImportoACredito”, indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio appena descritte, informa INPS nel messaggio che alleghiamo di seguito, dovranno essere effettuate entro il 16 luglio 2021.
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