Si può essere multati anche in bicicletta. Ecco quando, cosa si rischia e cosa cambia per i minorenni.
Chi va in bicicletta non è del tutto esente dal rispetto di alcune norme di sicurezza nella circolazione stradale, perché può mettere in pericolo sé e gli altri. Questo fattore viene spesso sottovalutato, in parte perché non è necessaria alcuna licenza specifica per l’uso della bici - che infatti guidano anche i minori - e in parte perché il mezzo, per dimensioni e velocità, è difficilmente causa di impatti importanti. Ciononostante, la guida imprudente di una bici può comunque essere causa di incidenti, coinvolgendo anche auto e altri veicoli a motore, oltre a pedoni e altri ciclisti. Di conseguenza, anche chi in bicicletta è possibile essere multati. Chi si mette alla guida di una bici è infatti tenuto a rispettare le norme del Codice della strada, comprese le disposizioni specifiche per questo tipo di veicolo. Vediamo cosa c’è da sapere in merito e cosa cambia per i conducenti minorenni.
La guida contromano
L’articolo 143 del Codice della strada vieta la guida nel senso contrario a quello di marcia per tutti i veicoli. Ciò comporta che anche le biciclette, al pari di ogni altro mezzo, non possono essere guidate contromano. Chi viola questa disposizione, al di fuori delle apposite eccezioni individuate dal ministero dei Trasporti, rischia una multa da 167 a 665 euro. La sanzione aumenta a un intervallo tra 327 a 1.308 euro quando la guida contromano avviene in condizioni di limitata visibilità, ad esempio in prossimità di curve. La multa viene applicata anche ai conducenti delle biciclette, per l’appunto fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, vale a dire:
- zone a traffico limitato;
- carreggiata di 4,25 metri con limite di velocità pari a 30 km/h;
- segnalazione apposita della segnaletica.
Bici sul marciapiede o sulle strisce pedonali
Non è possibile andare in bici sul marciapiede, perché si creerebbe una situazione pericolosa per i pedoni. La bici può circolare sulle apposite piste ciclabili e sulla strada. Chi viola questa disposizione va incontro a una multa da 42 a 173 euro. È invece permesso condurre la bici a mano sul marciapiede. Il medesimo principio si applica all’attraversamento pedonale, che non è consentito in bici fatta eccezione per:
- l’attraversamento dedicato alle bici con apposita segnaletica;
- la bici condotta a mano;
- i minori di 10 anni accompagnati da un adulto.
Regole per i ciclisti
L’articolo 182 del Codice della strada impone ai conducenti delle biciclette le seguenti regole di circolazione:
- procedere su un’unica fila, a meno che le condizioni non impongano diversamente (quindi per un massimo di due ciclisti affiancati), ma sempre e comunque al di fuori dei centri abitati (fatta eccezione in presenza di un minore di 10 anni) sulle strade non ciclabili;
- piena visibilità e libero uso delle mani;
- divieto di trasportare persone, tranne per i minori di 8 anni o per i veicoli omologati per il trasporto di altri passeggeri e comunque fino a 4 adulti e 2 bambini di età inferiore a 10 anni;
- obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nella circolazione nelle gallerie oppure fuori dai centri abitati da mezzora dopo il tramonto fino a mezzora prima dell’alba.
La violazione di queste disposizioni comporta una multa da 26 a 102 euro, che aumenta a un intervallo tra 42 e 173 euro per i veicoli che trasportano più passeggeri.
È inoltre vietato trasportare animali, nemmeno al guinzaglio. Per i carichi, gli oggetti devono essere debitamente assicurati, non intralciare i movimenti o la visibilità, né fuoriuscire dalla sagoma del veicolo di oltre 50 centimetri. Si applica altrimenti la sanzione da 83 a 332 euro.
Guida in stato d’ebbrezza e uso di stupefacenti
Ai ciclisti si applicano le stesse regole dei conducenti di veicoli a motore riguardo all’assunzione di alcol e stupefacenti, con pari sanzioni.
Bambini e minorenni
Sebbene per i bambini di età inferiore a 10 anni sono previste apposite deroghe, quindi la possibilità di attraversare sulle strisce pedonali e restare affiancati al genitore durante la marcia, anche i minorenni sono tenuti al rispetto delle norme citate. In caso di violazione può essere comminata la multa, che sarà tuttavia intestata agli esercenti la responsabilità genitoriale.
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