Il sismabonus 110% si può applicare anche per interventi che non portano a un miglioramento della classe di rischio. Fondamentale, invece, che tali lavori non comportino una riduzione della sicurezza preesistente.
Si può accedere al sismabonus 110% senza cambiare classe di rischio: la novità viene dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 58/2017, il provvedimento contenente le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
La commissione ha risposto ad alcuni quesiti, e ha confermato che il sismabonus al 110% può essere fruito per anche per interventi di riparazione o locali che non comportano la riduzione di alcuna classe.
Il requisito necessario, però, è che tali interventi non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti.
Sismabonus 110%: agevolazione senza cambiare classe di rischio
Il superbonus 110% è stato introdotto dal decreto Rilancio: l’articolo 119 stabilisce che per gli interventi di cui da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013 l’aliquota della detrazione è elevata al 110%. La misura è valida per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Tale articolo 16 richiama gli interventi antisismici dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir su edifici nelle zone sismiche 1 e 2, cioè quelle ad alta pericolosità. Per questi interventi spetta la detrazione del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro.
Per questo tipo di intervento è prevista la detrazione ordinaria, ma non si fa riferimento al miglioramento della classe di rischio sismico tra i requisiti.
Sismabonus 110% senza cambiare classe di rischio, ma senza portare a peggioramenti
A fare riferimento a diverse percentuali di detrazioni (sempre ordinaria e non al 110%) in base al passaggio di una o due classi di rischio sismico è il comma 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 16 del Dl 63/2013.
Però l’articolo 119 del DL Rilancio, al comma 4, dispone l’aliquota al 110% per gli interventi dai commi 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013, includendo anche quelli che non comportano il miglioramento della classe sismica.
Anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 dell’8 agosto, conferma:
“Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1- sexies)”
Come si legge nel documento di prassi delle Entrate, quindi, sono inclusi anche gli interventi che migliorano la classe sismica, e non che l’agevolazione al 110% è destinata solo a questi lavori.
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