Sismabonus ed ecobonus al 50% nel 2025? Sì, ma attenzione alle insidie che si celano dietro l’abitazione principale, in molti casi le detrazioni potrebbero essere inferiori alle aspettative.
Sismabonus ed Ecobonus per il 2025 potrebbero nascondere insidie celate nel concetto di “abitazione principale” che differisce dalla “prima casa”. Ecco cosa succede, chi rischia di perdere la detrazione al 50%.
La Legge di Bilancio per il 2025 prevede la possibilità di avvalersi delle detrazioni al 50% per interventi classificabili Ecobonus e Sismabonus realizzati sull’abitazione principale.
Occorre però prestare attenzione alle parole utilizzate, infatti, tra “prima casa” e “abitazione principale” ci sono delle nette differenze giuridiche e molte persone potrebbero ritenere di avere diritto alla detrazione al 50% mentre spetta in misura molto inferiore.
Ecco a cosa fare attenzione, quali sono le differenze tra “prima casa” e “abitazione principale”.
Sismabonus ed ecobonus 2025 solo sull’abitazione principale
La Legge di Bilancio per il 2025 prevede la conferma di Sismabonus ed Ecobonus fino al 2027. Le misure però sono diverse
- 50% nel 2025 per la casa adibita ad abitazione principale;
- 36% per le altre abitazioni nel 2025;
- 30% per le altre abitazioni nel 2026 e 2027.
Proprio sulla lettera della disposizione nascono per molti tecnici del settore delle difficoltà interpretative. In base all’articolo 15 del Tuir
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente
Si fa quindi riferimento a una situazione concreta che si realizza con l’utilizzo dell’immobile. A questo proposito occorre ricordare anche la sentenza n. 13062/2017 che sottolinea che nel concetto di abitazione principale non rientra sempre l’abitazione in cui la famiglia ha fissato la residenza anagrafica, ma quella in cui avviene l’effettivo utilizzo come dimora. Ad esempio Tizio ha la residenza anagrafica a Roma, in via dei Garofani 10, ma abitualmente dopo il lavoro rientra nella casa a Viterbo, qui ci sono i suoi effetti personali e conduce la sua vita. La prima potrebbe essere considerata prima casa, mentre la seconda abitazione principale. Cosa accadrebbe se ristrutturasse la casa a Roma pensando di ottenere le detrazioni al 50%?
Cos’è la prima casa? Come si individua?
Cercato di chiarire cos’è l’abitazione principale, o meglio qual è, cerchiamo di capire cos’è la “prima casa”, cosa rappresenta.
Per “prima casa” non si intende necessariamente quella in cui si dimora. Per capire il concetto di “prima casa” si può fare riferimento al DPR 131/1986 che individua i criteri per definire la prima casa per la quale si ha diritto alle agevolazioni per l’acquisto.
Deve trattarsi del primo immobile di cui si entra in possesso, la prima intestata al punto che come limiti è previsto il possesso anche pro quota o in comunione di altro immobile. Ad esempio Tizio eredita un immobile di cui era proprietario un genitore, lo eredita in comunione con l’altro genitore e con fratelli/sorelle, magari la quota effettivamente spettante a lui è piccola, i familiari non possono liquidarla, ma Tizio vuole comprare una casa dove fissare la sua nuova vita. Bene, per l’acquisto di quell’immobile non spettano le agevolazioni e non spettano neanche nel caso in cui proprio in quell’immobile effettivamente si trasferisca. Osta a tale riconoscimento il diritto di proprietà, anche in quota, dell’immobile ereditato.
Che ci siano importanti differenze tra “prima casa” e “abitazione principale” rileva anche in tema IMU, anche in questo caso è prevista l’esenzione per l’abitazione principale, ma anche in questo caso i giudici fanno riferimento a una situazione attuale e concreta. In base all’art. 1, co. 741, lett. b), della L. 160/2019, infatti, l’abitazione principale è considerata come l’unità in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Viene quindi richiesto il doppio requisito.
La Corte Costituzionale, sempre ai fini IMU, nella sentenza 209 del 2022 ha sottolineato che nel contesto attuale caratterizzato da un‘elevata mobilità non è necessario che l’intero nucleo familiare viva e sia residente nello stesso immobile per considerarlo “abitazione principale”. Ne consegue che se due soggetti coniugati risiedono e dimorano in due abitazioni principali (in città diverse) si può ottenere l’esenzione IMU per entrambi gli immobili considerati, appunto, “abitazione principale”. Questo anche nel caso in cui non sia venuta meno la comunione spirituale tra le parti.
Ai fini dell’ecobonus e sismabonus cosa cambia? I dettagli sono importanti perché un soggetto potrebbe acquistare un immobile con i benefici previsti per la prima casa. Potrebbe poi decidere di ristrutturarla con le agevolazioni previste per l’ecobonus e quindi cercando di ottenere le detrazioni al 50% e vedersi poi non riconosciuta tale agevolazione perché semplicemente si scopre che lui abitualmente dimora altrove, ad esempio nella città in cui lavora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA