Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2021. Come cambia dopo

Teresa Maddonni

27 Luglio 2021 - 17:37

Lo smart working semplificato è previsto fino al 31 dicembre 2021 per i dipendenti privati. Oggi senza accordo, cambia dal 1° gennaio. Vediamo come.

Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2021. Come cambia dopo

Lo smart working semplificato resta in vigore fino al 31 dicembre 2021 per i dipendenti privati.

La proroga dello smart working semplificato fino a fine anno, quindi senza accordo individuale tra le parti, è prevista dalla legge n. 87 del 17 giugno di conversione del decreto Riaperture (n.52/2021 del 22 aprile).

Lo smart working cambia dal 1° gennaio 2022 quindi con la fine della proroga portata fino al termine dell’anno corrente. Intanto anche lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Lo smart working con la procedura semplificata senza accordo individuale tra le parti per i dipendenti privati è stato previsto dal governo con il lockdown a inizio emergenza Covid e ha subito diverse proroghe fino all’ultima fissata fino al 31 dicembre. La procedura semplificata è stata introdotta in deroga a quanto previsto dalla legge n.81/2017.

Dopo il 31 dicembre 2021 lo smart working semplificato dovrebbe subire una modifica. Vediamo cosa dice il ministero del Lavoro che ultimamente ha pubblicato un avviso in merito alle comunicazioni di smart working e come cambierebbe il lavoro agile dal 1° gennaio 2022.

Smart working senza accordo: non cambia fino al 31 dicembre

Allo smart working è possibile accedere oggi senza accordo. Cambia dal 1° gennaio 2022, considerata la proroga fino al 31 dicembre 2021 della procedura semplificata insieme allo stato di emergenza.

Parliamo dei lavoratori privati; per lo smart working nella PA sono previste delle regole specifiche che comunque il decreto Riaperture conferma e sempre comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il ministero del Lavoro ha pubblicato a luglio 2020 le FAQ relative allo smart working, che riteniamo ancora valide, e un avviso successivo con il quale riepiloga le disposizioni in materia.

La legge di conversione del decreto Riaperture stabilisce che vengano prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 articolo 90 del decreto n.34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020 in merito alla procedura semplificata dello smart working (al comma 3 il riferimento è anche al lavoro agile nella PA secondo quanto stabilito dal decreto Cura Italia).

Le disposizioni sullo smart working stabiliscono che lo stesso venga concesso senza un accordo tra le parti e quindi con la procedura semplificata. Nelle FAQ del ministero e successivo avviso si legge:

“Nel periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, utilizzando la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.”

Il datore di lavoro è tenuto al caricamento massivo delle comunicazioni di smart working accedendo alla procedura semplificata (clicca qui).

In una recente nota il ministero del Lavoro precisa che per le comunicazioni di smart working con la procedura semplificata non sono ammesse altre modalità di invio come per esempio la Posta Elettronica Certificata. Le comunicazioni possono avvenire fino al 31 dicembre solo con l’applicativo informatico di cui abbiamo detto.

Smart working: comunicazioni

Per lo smart working con la fine della proroga fissata al 31 dicembre 2021, secondo la FAQ ministeriale, cambieranno le regole anche in termini di comunicazioni. Specifica in una seconda FAQ il dicastero oggi di Andrea Orlando:

“Oltre la data del 31 luglio 2020 (31 dicembre 2021 oggi n.d.r.), la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’INAIL e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.”

L’articolo 23 comma 1 della legge n.81/2017 stabilisce che:

“L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.”

Il decreto del 1996 fa riferimento alle comunicazioni al centro per l’impiego.

La comunicazione deve essere effettuata secondo i modelli indicati dal ministero nella sua risposta:

Questa deve essere trasmessa insieme all’accordo individuale per lo smart working agli organi di competenza dal 1° gennaio 2022 (il vecchio termine della FAQ del ministero era quello del 1° agosto 2020) con la proroga, o da successiva data se la procedura semplificata dovesse essere portata oltre la fine dell’anno.

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