Cos’è il social bonus introdotto dal Codice del Terzo Settore ed in vigore dal 1° gennaio 2018? Di seguito tutte le regole e come funziona il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli ETS.
Il Social bonus, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, è una delle novità introdotte con la Riforma del Terzo Settore.
A spiegare cos’è e come funziona il Social bonus è l’art. 81 del Codice del Terzo Settore, il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, nel quale sono contenute le regole e i casi in cui sarà possibile beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate in favore degli ETS.
Tra le diverse novità fiscali, al fine di introdurre un nuovo regime fiscale di vantaggio e nuove agevolazioni in materia di imposte indirette, il Codice del Terzo Settore introduce a decorrere dal 1° gennaio 2018 il Social bonus, una misura dal duplice intento di finanziare enti meritevoli e di sensibilizzare alla legalità.
Si tratta di un credito d’imposta pari al 50% o al 65% spettante per le erogazioni effettuate in favore di Onlus, enti di volontariato e associazioni di promozione sociale, ovvero per gli ETS che rispetteranno i requisiti per l’iscrizione al Registro Unico.
Di seguito tutti i dettagli su cos’è il Social bonus, come funziona e chi sono i beneficiari del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate in favore degli enti del terzo settore a partire dal 1° gennaio 2018.
Social bonus: cos’è e come funziona
Una delle innovazioni del Codice del Terzo Settore è l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2018, del cosiddetto Social bonus.
Il Social bonus consiste in un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli ETS, gli enti del terzo settore, che rispetteranno i requisiti per l’iscrizione al RUNTS, il Registro Unico istituito con il medesimo decreto legislativo.
Coloro che effettueranno erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore, titolari di un progetto per il recupero di beni immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, potranno beneficiare di un credito di imposta dal 65% al 50%.
Nello specifico, il credito d’imposta del Social bonus spetterà:
- nella misura del 65% per le persone fisiche ed entro il limite del 15% del reddito imponibile;
- per il 50% se l’erogazione è effettuata da un ente o società nel limite del 5% dei ricavi annui.
Il credito d’imposta inoltre spetterà esclusivamente qualora il bene mobile o immobile oggetto di recupero da parte dell’ente del Terzo Settore sia utilizzato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale e per finalità non commerciali.
Per quali erogazioni spetta il Social bonus
Ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, il Social bonus spetterà per le erogazioni liberali effettuate nei confronti dei soggetti iscritti nel RUNTS, il Registro Unico del Terzo Settore.
Nell’attesa della piena operatività del Registro tenuto presso il Ministero del Lavoro, il credito d’imposta verrà riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate in favore di:
- ONLUS iscritte negli appositi registri;
- Organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri;
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
A partire dal periodo d’imposta successivo all’operatività del Registro Unico, il Social bonus verrà esteso alle erogazioni effettuate nei confronti degli enti iscritti.
Aspetti contabili e fiscali
Il credito d’imposta spettante a persone fisiche, enti e società beneficiarie potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza limiti ordinari, e verrà ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, il Social bonus non rileverà ai fini della base imponibile Irpef e Irap e non è cumulabile con le altre agevolazioni per erogazioni liberali.
Gli adempimenti per gli ETS
Per i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ovvero per gli enti del terzo settore titolari di progetti di recupero di beni mobili ed immobili, viene introdotto l’obbligo di trasmissione degli importi delle donazioni ricevute a cadenza trimestrale.
La comunicazione dovrà essere effettuata al Ministero del Lavoro ed è volta a documentare la destinazione dell’utilizzo dei fondi ricevuti.
Tra gli adempimenti previsti vi è, inoltre, l’obbligo di dare pubblica comunicazione delle erogazioni ricevute e del loro utilizzo sul sito istituzionale dell’Ente; le informazioni soggette a pubblicità verranno inoltre pubblicate in una sezione apposita del sito del Ministero del Lavoro.
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