Redazione bilancio di esercizio 2020: ecco una serie di considerazioni sulle novità introdotte dal decreto Agosto in merito alla sospensione degli ammortamenti.
Il bilancio di esercizio 2020 dovrà essere redatto considerando una serie di novità importanti introdotte dalla normativa emergenziale.
Le novità sono molte e riguardano la gestione delle perdite, i finanziamenti soci, il principio di continuità aziendale (going concern principle) e la sospensione degli ammortamenti.
Oggi dedichiamo un focus a quest’ultimo aspetto, cercando di inquadrare dal punto di vista tecnico e normativo la questione e definendo di conseguenza gli aspetti fiscali.
Sospensione ammortamenti bilancio 2020: la normativa di riferimento
La sospensione degli ammortamenti è stata introdotta dal cd “Decreto Agosto” ovvero dal Decreto Legge numero 104/2020, che all’articolo 60, commi 7-bis e seguenti prevede quanto segue:
“7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, cosi’ come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma e’ imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può’ essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà’ di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva e’ integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva e’ integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da’ conto delle ragioni della deroga, nonché’ dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.”
Sospensione ammortamenti bilancio 2020: cosa prevede la norma in sintesi
La norma sulla sospensione degli ammortamenti vede come soggetti beneficiari le aziende che non sono obbligate all’adozione dei principi contabili internazionali IAS-IFRS: tutte le altre possono fruire di questo beneficio.
Qual è la ratio sottostante? Il legislatore, con la norma relativa alla sospensione degli ammortamenti, vuole evitare che i bilanci 2020, già martoriati dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica, chiudano con perdite eccessive anche a causa dei processi di ammortamento già previsti.
L’agevolazione è prevista per il bilancio 2020, salvo che non intervenga un decreto ministeriale ad hoc con la proroga al 2021 (speriamo di no ma non è da escludere considerando che ad aprile siamo ancora in piena emergenza…).
Il vincolo della riserva di utile
Attenzione, la norma prevede un vincolo molto preciso per le aziende che si avvalgono della facoltà di sospendere (ridurre/modificare) gli ammortamenti relativi al bilancio 2020: occorre destinare a riserva indisponibile una quota di utili pari alla corrispondente quota di ammortamento sospesa.
Qualora non ci fosse capienza - quindi in caso di utile inferiore alle quote di ammortamento sospese - occorrerebbe integrare tale riserva con altre riserve di utili pregresse ovvero, per differenza, con utili degli anni successivi.
Il principio appare sacrosanto: il legislatore consente di non far “pesare” gli ammortamenti sul bilancio di esercizio.
Ma, allo stesso tempo, non vuole che tale quota possa essere oggetto di distribuzione tra i soci.
Sospensione ammortamento bilanci 2020: le conseguenze fiscali
La deduzione delle quote di ammortamento è ammessa comunque, a prescindere dal fatto che venga o meno imputata a conto economico.
Ciò determina quindi due conseguenze fiscali importanti:
- una variazione in diminuzione della base imponibile;
- l’obbligo di compilazione del quadro RV della dichiarazione dei redditi.
Ovviamente qualora il cespite fosse poi oggetto di alienazione, le imposte differite verrebbero riassorbite in via anticipata.
Nei prossimi giorni dedicheremo un focus approfondito sui riflessi che la scelta di sospendere gli ammortamenti produce sulla nota integrativa.
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