Specializzazione medicina: via libera alla ricongiunzione dei contributi per la pensione

Antonio Cosenza

26 Ottobre 2019 - 12:46

Secondo la Corte di Cassazione è possibile ricongiungere i contributi versati presso la Gestione Separata con quelli delle Casse professionali. Una novità che potrebbe avere ripercussioni sulle specializzazioni in medicina.

Specializzazione medicina: via libera alla ricongiunzione dei contributi per la pensione

In questi giorni è arrivata un’importante sentenza - la n° 26.039 del 15 ottobre 2019 - della Corte di Cassazione che potrebbe avere delle ripercussioni sulla pensione futura degli specializzandi in medicina.

Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha autorizzato la ricongiunzione a titolo oneroso (per i liberi professionisti) dei contributi previdenziali versati nella Gestione Separata Inps verso la propria Cassa professionale, ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione.

Una novità che - come spiegato da Enpam (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici) - permetterà agli specializzandi di farsi riconoscere presso la rispettiva Cassa di previdenza i contributi versati negli anni di frequenza di una scuola di specializzazione, ossia quei contributi prelevati direttamente sulle borse di studio.

Un’opportunità importante ma che fino agli anni scorsi era stata sempre negata. Adesso però è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione - che si aggiunge alle diverse pronunce della Corte Costituzionale sul tema - con la quale viene ribadito il principio per cui un soggetto può decidere qual è il miglior strumento possibile a cui ricorrere per garantirsi un’unica pensione.

Ma quanto costerebbe il ricongiungimento dei contributi? E soprattutto: questa sentenza è sufficiente per far sì che una domanda di ricongiunzione dei contributi venga accolta? Scopriamolo.

Ricongiunzione contributi: quanto costa

Come anticipato, la ricongiunzione dà la possibilità ai lavoratori che hanno versato contributi in casse previdenziali differenti di unificare le loro posizioni assicurative, così da avere una pensione unica erogata da un solo ente previdenziale. Quindi, coloro che hanno contributi versati presso due enti possono decidere di tenerli separati - andando così in pensione più tardi e percependo due assegni non particolarmente elevati - oppure di riunirli pagando un costo variabile a seconda della propria posizione contributiva.

Il calcolo dell’onere della ricongiunzione, infatti, dipende dalla collocazione temporale dei contributi che si vogliono ricongiungere. Nel dettaglio, per quei periodi che sono antecedenti al 1° gennaio 2013 si applica il metodo della riserva matematica, mentre per quelli successivi a questa data - che rientrano quindi nel calcolo contributivo - si deve tener conto della retribuzione di riferimento e dell’aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della domanda.

I calcoli, quindi, variano a seconda della persona con svantaggi maggiori per coloro che hanno raggiunto una retribuzione più elevata. Come spiegato da Enpam è comunque immaginabile che a trarre maggior vantaggio da questa novità saranno “gli specialisti ambulatoriali convenzionati o i medici specializzati che sono iscritti alla gestione Enpam della medicina generale, come ad esempio i pediatri di libera scelta”.

Cosa cambia con la sentenza della Corte di Cassazione

Altro aspetto da chiarire riguarda l’operatività della sentenza della Corte di Cassazione, ossia delle conseguenze che questa avrà sulle attuali norme. Come prima cosa è bene specificare che questa varrà per tutti solamente qualora l’Inps decida volontariamente di adeguarsi a quanto stabilito dai giudici, riconoscendo ai liberi professionisti la possibilità di ricongiungere i contributi versati nella Gestione Separata con quelli accreditati presso la Cassa professionale.

Al momento, quindi, la sentenza avrà ripercussioni solamente sul ricorrente (un commercialista che ha fatto ricorso contro il respingimento da parte dell’Inps di una richiesta di ricongiungimento); per questo motivo è ancora possibile che un altro professionista possa vedersi rigettare una domanda di ricongiunzione (con la possibilità, eventualmente, di fare ricorso).

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