Staff leasing: cos’è e perché aggira il decreto Dignità

Isabella Policarpio

29 Gennaio 2019 - 10:51

Lo staff leasing avviene quando un’agenzia di somministrazione del lavoro dà in prestito ad un’impresa un proprio lavoratore, aggirando l’obbligo di assunzione che grava sull’imprenditore. Disciplina ed effetti.

Staff leasing: cos’è e perché aggira il decreto Dignità

Lo staff leasing si manifesta come un “prestito di manodopera” da parte di un’agenzia di somministrazione del lavoro verso un’impresa in cerca di personale. Significa che il lavoratore in leasing viene di fatto utilizzato all’interno dell’azienda senza che questa abbia l’obbligo di provvedere alla sua contrattualizzazione.

Il lavoratore in leasing, infatti, ha un regolare contratto di lavoro - spesso a tempo indeterminato - con l’agenzia somministratrice, ma viene controllato e prende ordini da parte di un’azienda terza.

Lo staff leasing è sempre stato un tema caldo della politica italiana e ad oggi si discute sugli effetti che sta causando in correlazione con il decreto Dignità, in quanto aggira l’obbligo di assunzione da parte del datore di lavoro.

Cos’è lo “staff leasing”

Con lo staff leasing un lavoratore viene regolarmente assunto (spesso con un contratto a tempo indeterminato) da un’agenzia di somministrazione del lavoro, la quale lo “presta” ad un’impresa committente che lo inserisce nel suo organico in maniera stabile, senza provvedere ad alcun tipo di contrattualizzazione e, quindi, senza vincoli temporali.

In cambio del prestito del lavoratore dipendente, l’impresa riconosce all’agenzia di somministrazione un margine liberamente negoziato tra le parti.

In altre parole, lo staff leasing crea un rapporto triangolare che coinvolge:

  • l’agenzia di somministrazione del lavoro;
  • il lavoratore dipendente con regolare contratto;
  • l’impresa che beneficia della manodopera.

Si tratta di un’alterazione del normale svolgimento dell’attività lavorativa perché il rapporto di lavoro viene instaurato tra l’agenzia somministratrice ed il lavoratore, ma la direzione ed il controllo del dipendente spettano all’azienda che ne avvale a titolo di prestito.

In pratica, l’effetto dello staff leasing è sollevare l’impresa dagli obblighi di assunzione (come vedremo anche quelli derivanti dal decreto Dignità) pur fornendo continuamente manodopera professionale.

Perchè aggira il decreto Dignità?

Come abbiamo visto, lo staff leasing costituisce un’alterazione del rapporto lavorativo che normalmente intercorre tra il lavoratore dipendente e l’impresa, che in questo caso è svincolata dall’obbligo di assunzione.

Lo staff leasing è sempre stato un fenomeno diffuso ma ha avuto una notevole impennata in seguito all’entrata in vigore del decreto Dignità che stabilisce in capo all’azienda l’obbligo di assumere a tempo indeterminato il dipendente, dopo aver raggiunto il tetto massimo di 24 mesi di contratto a tempo determinato.

L’obiettivo della previsione normativa è senza dubbio nobile: diminuire il precariato con l’imposizione del contratto a tempo indeterminato. Ma, al contrario, ha aumentato il numero delle aziende di somministrazione del lavoro che si avvalgono dello staff leasing.

Infatti aggirare il vincolo normativo è molto semplice: raggiunti i 24 mesi, il lavoratore viene assunto con contratto a tempo indeterminato non dall’impresa bensì dall’agenzia somministratrice, pur continuando a lavorare nella stessa azienda, anche se “in prestito”.

Cosa dice la legge italiana

L’interposizione di manodopera nel contratto di lavoro ha diviso e continua a dividere l’opinione pubblica. Infatti, lo staff leasing è sempre stato un tema caldo della politica italiana.

Fu vietato dalla legge n. 1369 del 1960 e poi introdotto dal d.lgs n. 276 del 2003. Di nuovo abrogato dalla legge n. 247 del 2007, venne poi reintrodotto dalla legge finanziaria del 2010.

Tuttavia, per evitare gli abusi, la legge finanziaria ne ha ristretto il campo di applicazione, andando a tipizzare le ipotesi in cui è possibile, limitando lo staff leasing a casi ben definiti, in ambito di contrattazione collettiva, territoriale ed aziendale.

Pro e contro

Fin dalla sua approvazione, i sindacati si sono schierati contro lo staff leasing, in quanto costituisce una lesione dei diritti dei lavoratori: precisamente, chi è assunto dall’agenzia del lavoro e non dall’impresa in cui svolge le mansioni, non gode degli stessi diritti sindacali dei colleghi, perché subisce una limitazione del diritto di partecipare e votare nelle assemblee sindacali aziendali.

Dall’altro lato, però, c’è anche chi vede nello staff leasing uno strumento dalle grandi potenzialità occupazionali in quanto rende più semplice la gestione e l’approvvigionamento della manodopera aziendale, di cui si occupa interamente l’agenzia di somministrazione.

Fatto sta che in caso di crisi di occupazionale si verrebbe a creare un cortocircuito del rapporto domanda-offerta perché le agenzie del lavoro si troverebbero ad avere in carico un numero sproporzionato di lavoratori assunti con contratto indeterminato rispetto alle concrete esigenze del mercato.

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