Super e iperammortamento beni in leasing: le regole per la proroga al 2018

Anna Maria D’Andrea

24 Ottobre 2017 - 15:57

Super ammortamento al 140% e iperammortamento al 250% per beni acquistati in leasing: ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su quando è possibile beneficiare della proroga al 2018.

Super e iperammortamento beni in leasing: le regole per la proroga al 2018

Super ammortamento e iperammortamento beni acquistati in leasing: per beneficiare della proroga della scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2018 è necessario rispettare alcune specifiche regole.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la scadenza per beneficiare delle due agevolazioni, fissando alcuni specifici requisiti al fine di poter richiedere la deduzione della spesa relativa agli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o concessi in leasing.

Sia per il super ammortamento al 140% che per l’iperammortamento al 250% è stata prevista la possibilità di beneficiare della proroga del termine per effettuare l’investimento qualora entro il 31 dicembre 2017:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nella risoluzione n. 132/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2017 vengono chiarite alcune delle regole relative alla proroga del super ammortamento al 30 giugno 2018 e dell’iperammortamento al 30 settembre 2018 in caso di beni acquistati in leasing.

Di seguito le istruzioni e le regole fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Super e iperammortamento beni in leasing 2018: le condizioni per la proroga

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 ottobre 2017 chiarisce quando è possibile beneficiare di super e iperammortamento al 2018 qualora venisse scelta la forma di acquisto tramite leasing soltanto successivamente al 31 dicembre 2017.

In questo caso, ovvero quando la scelta per l’acquisizione del bene tramite leasing venisse effettuato dopo il 31 dicembre 2017 e dopo aver effettuato l’ordine e il versamento dell’acconto minimo ad un soggetto diverso dal locatore non è chiaro se vi sia o meno la possibilità di beneficiare del super ammortamento al 140% ovvero dell’iperammortamento al 250%.

Come già ricordato, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga scadenza per l’effettuazione dell’investimento ammesso in deduzione al 140% o al 250% nel rispetto di determinati requisiti, ovvero che l’ordine risulti accettato dal venditore e che risulti il versamento dell’acconto minimo pari al 20%.

Riepiloghiamo la disciplina normativa di cui ai commi 8 e 9, art. 1, della Legge di Bilancio 2017:

Beneficio Termine di scadenza per l’effettuazione dell’investimento Termine di scadenza per l’effettuazione dell’investimento, prorogato in presenza, al 31 dicembre 2017, dell’ordine e degli acconti minimi (20%)
Super ammortamento 31/12/2017 30/06/2018
Iper ammortamento 31/12/2017 30/09/2018

Super e iper ammortamento per investimenti effettuati nel 2018: regole su leasing e acquisto

Per fruire della proroga della scadenza per richiedere il super ammortamento ovvero l’iperammortamento su beni acquistati in leasing (locazione finanziaria), l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha chiarito che entro il 31 dicembre 2017 deve essere:

  • sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing;
  • avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Per quanto riguarda gli acquisti in proprietà, l’Agenzia delle Entrate specifica che la verifica del rispetto dei due requisiti utili per beneficiare della proroga è facilmente individuabile in quanto sia per quel che riguarda l’accettazione dell’ordine che il pagamento degli acconti è necessario conservare i documenti giustificativi (ad esempio copia dell’ordine, bonifici, mail ecc).

Cosa succede quando l’investitore decide di acquisire il bene strumentale non in proprietà ma tramite contratto di leasing successivamente al 31 dicembre 2017?

Super e iperammortamento beni in leasing: proroga al 2018 anche per contratti successivi al 31 dicembre 2017

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole relative al caso specifico di contratto di leasing oggetto della risoluzione ribadendo la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi.

In sostanza, viene chiarito che la proroga del super ammortamento al 30 giugno 2018 e dell’iperammortamento al 30 settembre 2018 vale anche qualora successivamente alla data ultima del 31 dicembre 2017 per l’effettuazione dell’ordine e del versamento dell’acconto l’investitore decida di acquisire il bene tramite contratto di leasing.

Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, tale disposizione vale anche nell’ipotesi di compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing in quanto entro il 31 dicembre 2017 risulta in ogni caso effettuato un ordine accettato dal fornitore e il contestuale versamento di un acconto almeno pari al 20 per cento.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la proroga dei due maxi ammortamenti vale anche in caso di contratto di leasing successivo al 31 dicembre 2017:

“Alla data prevista dalla norma esiste, infatti, sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore; risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto B.2.b. (restituzione da parte del fornitore dell’acconto versato), si ritiene che, per le medesime considerazioni appena esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l’investitore possa, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.”

Si allega di seguito la risoluzione n. 132/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 ottobre 2017:

Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE N. 132/E del 24 ottobre 2017
Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018 - Articolo 1, commi 8 e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

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