Superbonus 110% e barriere architettoniche: con le novità del DL Semplificazioni, atteso in GU, si può procedere alla rimozione anche con interventi trainati dal sismabonus.
È possibile rimuovere le barriere architettoniche usufruendo dell’agevolazione al 110% anche legando gli interventi con il sismabonus.
La rimozione delle barriere architettoniche quindi si potrà effettuare anche con interventi trainati non solo dall’ecobonus, quindi per l’efficientamento energetico, ma anche per la riduzione del rischio sismico.
La novità è stata introdotta dal decreto Semplificazioni, di cui però si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Rimozione barriere architettoniche al 110% anche col sismabonus
Il decreto Semplificazioni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del maggio, ma ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ci sono novità anche rispetto all’ultima bozza in circolazione, datata 21 maggio, racchiuse nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 maggio.
Il cosiddetto bonus ascensori introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 sotto l’ombrello dei lavori edilizi per cui si può usufruire del 110% non è legato solo agli interventi di riqualificazione energetica, ma anche a quelli di rimozione del rischio sismico.
Questo significa che, una volta approdato il testo del decreto in Gazzetta Ufficiale, si potranno effettuare lavori di eliminazione delle barriere architettoniche trainati alternativamente dal super ecobonus o dal sismabonus 110%.
Superbonus per barriere architettoniche, eliminato il requisito dell’età
Un’altra novità riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche rispetto a come era stata pensata l’agevolazione in Legge di Bilancio, è il superamento del requisito anagrafico.
Prima infatti si poteva procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche solo se all’interno dell’edificio risiedevano persone di età superiore a 65 anni.
Il requisito dell’età ai fini dell’applicazione dell’agevolazione diventa irrilevante: il principio si trova esplicitato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 dell’8 luglio 2020, ed è stato ribadito anche nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05839 del 29 aprile 2021.
L’agevolazione fiscale spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto degli interventi.
A fare testo quindi sono le caratteristiche dell’edificio, e non l’età dei residenti nell’immobile.
Anche per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
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