Superbonus, l’agevolazione si applica nella misura del 50% per i Bed & Breakfast: le novità sugli immobili a uso promiscuo si trovano nella risposta all’interpello n. 570, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 9 dicembre 2020.
Superbonus, l’agevolazione al 110% si applica anche ai Bed & Breakfast? Quali sono le regole che si applicano per gli immobili residenziali a uso promiscuo?
Il tema è particolarmente interessante e finora non era stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate. Con la risposta all’interpello n. 570 del 9 dicembre 2020 l’Amministrazione Finanziaria affronta l’argomento: per gli edifici residenziali a uso promiscuo spetta l’agevolazione al 50%.
Il caso specifico riguarda un’abitazione unifamiliare non facente parte di un condominio, adibita in parte a Bed & Breakfast, la cui attività è esercitata in forma professionale con partita IVA attraverso una società in nome collettivo.
Superbonus anche per i Bed & Breakfast? Novità sugli immobili a uso promiscuo
Superbonus e immobili a uso promiscuo: l’agevolazione si applica anche agli edifici utilizzati sia come propria abitazione che per l’esercizio svolto in via professionale dell’attività di Bed & Breakfast.
Con la risposta all’interpello n. 570 del 9 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate riempie un altro tassello relativo all’applicazione del superbonus 110%.
La novità riguarda la misura dell’applicazione dell’agevolazione: secondo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, infatti, il superbonus spetta al 50%, e non al 110%, per gli immobili a uso promiscuo che vogliono effettuare i lavori di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico.
I requisiti rimangono gli stessi:
- il raggiungimento della classe energetica più alta o il miglioramento di due classi energetiche;
- effettuare uno dei lavori trainanti.
Superbonus Bed & Breakfast: agli immobili a uso promiscuo l’agevolazione spetta al 50%
L’Agenzia delle Entrate motiva la propria risposta sull’agevolazione “dimezzata” per gli immobili a uso promiscuo appellandosi a due documenti:
- la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020;
- la risoluzione n. 18/E del 24 gennaio 2008.
La circolare n. 19 infatti è molto precisa, e relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali a uso promiscuo, prevede che:
“se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.”
La risoluzione n. 18 del 2008 è intervenuta, invece, nel caso specifico dei Bed & Breakfast, siano essi occasionali o abituali.
Il principio si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi antisismici che fruiscono del superbonus.
Analoga previsione non sussiste nel caso delle spese per interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione dell’ecobonus standard, con le aliquote ordinarie, o ammessi al superbonus.
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