Superbonus 110% e bonus casa, la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 istituisce i sei codici tributo per l’uso in compensazione. Nel documento dell’Agenzia delle Entrate anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Superbonus 110%, i codici tributo da utilizzare in compensazione tramite modello F24 sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.
In totale sono stati istituiti sei codici tributo, uno per ogni tipologia di intervento previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, quindi non soltanto per il superbonus 110% (lavori di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico), ma anche per il bonus facciate, l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Oltre alla detrazione in dichiarazione dei redditi, infatti, i contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il superbonus possono optare per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura.
Di seguito i sei codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione e le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Superbonus e bonus casa, pronti i codici tributo da usare in compensazione
I sei codici tributo per la compensazione tramite modello F24 dei crediti d’imposta non solo del superbonus ma anche dei bonus casa si potranno usare a partire dal 1° gennaio 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo con la risoluzione n. 89/E del 28 dicembre 2020, contenente anche le istruzioni per la compilazione del modello F24 da trasmettere telematicamente.
I crediti d’imposta sono fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal beneficiario originario (cinque o dieci quote annuali di pari importo); la quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.
I codici tributo sono i seguenti:
- “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
- “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.
Superbonus, bonus casa e codici tributo: istruzioni per la compilazione del modello F24
Nella risoluzione n. 83 del 28 dicembre ci sono anche le istruzioni per la compilazione del modello F24: i codici tributo sono esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna importi a debito versati.
I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero di cessione del credito o di sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle Entrate.
Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione sulla piattaforma cessione crediti, a cui si accede tramite l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa alla compensazione, sempre nella stessa area i fornitori e i cessionari possono cedere -anche parzialmente- i crediti ad altri soggetti.
Infine, nel campo anno di riferimento del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Quindi per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.
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