Il decreto prezzi per superbonus 110 e bonus edilizi è in vigore: vediamo i nuovi tetti di spesa per i lavori in casa e come cambiano i controlli.
Il decreto prezzi per i lavori del superbonus 110% e degli altri bonus casa è in vigore dal 15 aprile. Firmato il 14 febbraio dal ministro della Transizione Ecologica Cingolani, il provvedimento fissa la soglia massima per gli interventi di natura edilizia, e aggiorna quelli vigenti per l’ecobonus.
L’aggiornamento si è reso necessario visto l’aumento del costo delle materie prime e dell’inflazione: i prezzi, quindi, sono stati rincarati del 20%.
Il ministro Cingolani ha commentato:
“Con questo Decreto si completa l’operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all’eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell’efficientamento energetico.”
Il provvedimento non contiene un elenco esaustivo di tutti i tipi di interventi agevolabili, ma ci sono una quarantina di voci, a partire dagli interventi del superbonus (quelli trainanti, che portano lo sgravio fiscale al 110%) ai lavori minori.
Questo decreto cambia anche l’assetto dei controlli: per l’asseverazione della spesa sostenuta, serve una seconda verifica, aggiuntiva rispetto a quella fatta adoperando i prezzari.
Superbonus 110% e bonus edilizi, in arrivo il decreto col prezzario per i lavori
Il decreto del ministero della Transizione Ecologica è stato atteso con impazienza dalle imprese che si occupano di lavori in casa, dalle ristrutturazioni alla messa in sicurezza, passando per la riqualificazione energetica. Il provvedimento però non conterrà un prezzario analitico di tutti i possibili lavori.
Nell’elenco ci sono circa 40 voci, sotto le quali confluiranno tutti i possibili interventi con cui si può accedere a un’agevolazione fiscale, quando il contribuente decide di monetizzare i bonus attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Tra gli altri, ci saranno i massimali per:
- la riqualificazione energetica globale degli edifici;
- l’isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle pareti perimetrali;
- la sostituzione degli infissi (divisi per zone climatiche);
- l’installazione di schermature solari;
- le caldaie a condensazione;
- microcogeneratori;
- pompe di calore;
- generatori a biomasse;
- tecnologie di building automation.
Il decreto si compone di 5 articoli più l’allegato A con le voci dei costi massimi. In caso di superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime esposte nel decreto, le agevolazioni fiscali verranno applicate solo entro quei limiti. Per gli importi eccedenti, quindi, non ci sarà nessun bonus fiscale.
I massimali verranno rivisti ogni anno, e non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi: di conseguenza sono stati esclusi Iva, oneri professionali e i costi di posa in opera.
Prezzario interventi superbonus 110% e bonus casa: come funziona?
La base di partenza per il prezzario è il decreto MiSE del 6 agosto 2020, in cui vengono indicati i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili.
Il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi usando come parametri i costi massimi specifici per tipo di intervento di cui all’allegato A del decreto.
Per le voci non comprese nell’allegato A, i tecnici continueranno con le alternative usate in questi mesi, come i prezzari regionali, i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI. Tra l’altro, dal 2022 già due regioni (Lazio e Sicilia) hanno aggiornato i loro prezzari.
Non c’è un periodo transitorio e le nuove tariffe non sono retroattive: i massimali si applicheranno nei casi in cui il titolo edilizio è presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 15 aprile 2022.
Una delle novità più importanti riguarda i costi che sarebbero dovuti diventare onnicomprensivi di tutti gli elementi possibili, rappresentando così il costo finale per il cittadino. Questo tipo di impostazione avrebbe compreso nel limite di spesa anche elementi che da soli valgono tra il 40 e il 50% del costo totale dei lavori, con esiti che variano molto in base al cantiere. Imprese, professionisti e committenti hanno da subito criticato questa modalità, preoccupati dall’ennesimo limite imposto al superbonus.
C’è da considerare, infatti, che oltre i massimali fissati dal decreto non si può richiedere alcun beneficio fiscale.
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L’allegato A del decreto riporta l’elenco degli interventi e le relative cifre per la messa in opera.
Per il cappotto termico:
- esterno, la spesa specifica massima ammissibile è di 276 €/m2;
- interno è di 120 €/m2;
- copertura ventilata 300 €/m2.
I prezzi però tengono in considerazione anche le differenti zone climatiche. I prezzi individuati dal decreto verranno usati per il calcolo degli interventi ammessi alla cessione del credito, allo sconto in fattura e probabilmente anche alla detrazione in dichiarazione dei redditi.
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