Superbonus 110%, addio doppio visto di conformità col DL Semplificazioni?

Rosaria Imparato

16/04/2021

Il DL Semplificazioni potrebbe snellire la procedura per il superbonus 110% cancellando la necessità del doppio visto di conformità: di seguito le ultime novità.

Superbonus 110%, addio doppio visto di conformità col DL Semplificazioni?

Importanti novità in arrivo con il DL Semplificazioni sul Superbonus 110%: si sta lavorando a una facilitazione della procedura, con l’eliminazione del doppio visto di conformità.

Un cambiamento, questo del possibile addio alla doppia conformità, che snellirebbe di gran lunga la parte burocratica che gira intorno ai lavori di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.

Tutte le parti coinvolte nel superbonus, dai professionisti alle imprese addette ai lavori, chiedono a gran voce da mesi una semplificazione delle procedure, visto che ci sono ritardi anche di sei mesi a causa degli archivi cartacei dei comuni.

Superbonus 110%, addio doppio visto di conformità col DL Semplificazioni?

Potrebbero esserci buone notizie in arrivo col DL Semplificazioni per chi ha già iniziato (o intende cominciare) lavori del superbonus 110%.

Se, da un lato, il superbonus è una misura particolarmente conveniente per i contribuenti (anche se ricordiamo che non tutte le spese sono detraibili), dall’altro lato chi si avventura verso il 110% si scontra con una serie lunghissima di documenti e adempimenti.

Tra questi, c’è anche il visto di conformità, deve certificare:

  • che ci siano i presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • che ci siano tutti i documenti in regola (dalle asseverazioni alle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati).

Superbonus 110% e visto di conformità: chi può rilasciarlo?

Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti:

  • i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
  • i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Questi soggetti non sono legittimati ad apporre il visto di conformità sul modello 730.

Tutte le informazioni sul visto di conformità si possono trovare nella guida dell’Agenzia delle Entrate.

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