Cosa cambia con la CILA semplificata per il superbonus 110% in caso di abusi edilizi? Rischia la sanzione il proprietario o il tecnico?
Tante le novità apportate dal decreto Semplificazioni che influenzano l’applicazione del superbonus 110%: primo fra tutti, la CILA semplificata.
Basta presentare il nuovo modulo e si possono iniziare i lavori al 110%. Spetta poi all’amministrazione comunale l’onere di controllare eventuali mancanze nelle procedure.
Ma cosa succede in caso di abusi edilizi? La sanzione viene fatta al professionista oppure al proprietario dell’immobile?
Superbonus 110%, CILA e abusi edilizi: chi rischia la sanzione?
La CILA, come anticipato, è la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Si tratta di una pratica amministrativa che va redatta prima dell’inizio dei lavori di ristrutturazione e deve essere predisposta dal proprio tecnico abilitato (ingegnere, architetto, ecc) e va depositata al Comune o Municipio di appartenenza.
Cosa succede in caso di abusi edilizi? Il tecnico che ha redatto la CILA e non li dichiara non rischia nulla, proprio in virtù delle novità del DL Semplificazioni: col nuovo documento non gli è più richiesto di dichiarare la conformità urbanistica.
La sanzione, quindi, non la rischia il tecnico, ma il proprietario. Fatti i dovuti accertamenti, il Comune può chiedere al proprietario di giustificare le difformità tra quanto dichiarato nel 2021 e quanto risulta agli atti in possesso del municipio.
Superbonus 110% e abusi edilizi non dichiarati nella CILA: le sanzioni
In caso di abusi o difformità urbane non dichiarate nella CILA, però, il proprietario non rischia la perdita del superbonus 110%.
Il rischio concreto è invece quello di incorrere in una sanzione. Capita spesso che un’amministrazione comunale si trovi a esaminare la sovrapposizione tra un intervento edilizio abusivo e un successivo lavoro edilizio legittimo.
Per esempio, secondo una sentenza del Tar Brescia (1135/2016), le opere abusive non possono essere assorbite da un successivo diverso titolo: se c’è stato un abuso usato come supporto per nuovi lavori, occorre prima risolvere l’irregolarità originaria.
La CILA quindi non serve a regolarizzare le precedenti irregolarità, quanto come mezzo per il Comune per intervenire, confrontando la doppia conformità tra quella di inizio lavori quando sono stati fatti gli abusi edilizi e quella attuale.
In tal caso, si può regolarizzare tutto pagando il doppio del contributo di concessione (articolo 36 Dpr 380/2001).
Se invece non c’è né la doppia conformità, né un interesse pubblico alla riduzione in pristino, si paga il doppio dell’aumento del valore venale (articolo 34 Dpr 380/2001) oppure il doppio del costo di produzione della sottostante opera abusiva.
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