SAL Superbonus 110%, guida completa: significato, calcolo, attestazione e comunicazione

Claudia Cervi

11/10/2022

Superbonus 110: cosa si intende per SAL? Come si calcola? Cosa fare nel caso di errori formali? Ecco la guida completa con le ultime novità dell’Agenzia delle Entrate.

SAL Superbonus 110%, guida completa: significato, calcolo, attestazione e comunicazione

Il SAL, o stato di avanzamento dei lavori, è un documento che attesta l’esecuzione delle opere realizzate e rappresenta un elemento fondamentale per ottenere le detrazioni del Superbonus, nella forma di cessione del credito o sconto in fattura.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un ulteriore chiarimento, seppur dopo la scadenza del 30 settembre 2022, sulla determinazione della percentuale di SAL richiesta ai fini della proroga al 31 dicembre 2022 del Superbonus per le villette unifamiliari.

Vediamo nel dettaglio le novità relative al SAL contenute nella Circolare n.33/E/2022 del 6 ottobre.

Agenzia delle Entrate - circolare n.33/E/2022
Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

SAL: ultime novità dell’Agenzia delle Entrate

Nella Circolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce due chiarimenti importanti sul SAL:

  • il primo per la regolarizzazione di errori formali nell’indicazione dello stato di avanzamento lavori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale operazione può essere fatta attraverso un modello per la richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti (allegato alla circolare).
  • il secondo chiarimento riguarda il calcolo del SAL al 30 settembre: l’Agenzia specifica che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Non conta invece la data del pagamento.

Il documento riporta anche un esempio numerico per semplificare il calcolo del SAL: nel caso di un intervento complessivo del valore di 100.000 euro di cui 60.000 euro di spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (con detrazione al 50%) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire della maxi agevolazione sulla spesa di 40.000 euro sostenuta entro il 31 dicembre 2022 se al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, lavori pari a 12.000 euro.

Cosa si intende per SAL?

Lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) è un documento redatto dal direttore dei lavori che attesta l’esecuzione delle opere realizzate e il pagamento delle rate di acconto e rappresenta un elemento fondamentale per ottenere le detrazioni del Superbonus, nella forma di cessione del credito o sconto in fattura.

Spetta infatti al direttore dei lavori il compito di accertare e registrare tutte le spese legate all’esecuzione delle opere, classificando e misurando le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto e registrando i rilievi sul registro di contabilità per definire il progredire della spesa.

Secondo una definizione più tecnica (art. 14 comma 1 lettera d) Decreto Ministeriale n.49 del 7 marzo 2018) il SAL riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

Come funzionano i SAL?

Il SAL è un documento che contiene informazioni su:

  1. i lavori e le opere in corso di esecuzione con l’indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni
  2. i dati dell’impresa
  3. l’ordine progressivo dello stato di avanzamento
  4. la data relativa all’avanzamento dei lavori e l’indicazione dei tempi di consegna e di scadenza

Le opzioni fiscali dello sconto in fattura e della cessione del credito sono due modalità utilizzate dai contribuenti incapienti IRPEF per beneficiare del Superbonus 110%, dell’Ecobonus tradizionale, del Bonus Facciate 90% e del Sismabonus.

In particolare, lo sconto in fattura è il modo più pratico e veloce per ottenere l’incentivo attraverso uno sconto immediato sulla fattura emessa dall’impresa che esegue le opere. Con l’approvazione del PNRR, sconto in fattura e cessione del credito sono disponibili ancora per tutto il 2022 e la scelta dell’opzione può essere fatta ad ogni stato di avanzamento lavori (SAL).

Quanti SAL per lo sconto in fattura?

La compilazione del SAL permette dunque di usufruire dei bonus casa in fasi differenti e con riferimento alla percentuale di lavoro svolto. Con riferimento al Superbonus 110% ci sono però delle restrizioni, previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio: per ciascun intervento complessivo i SAL non possono essere più di due, oltre a quello di fine lavori, e devono rappresentare una percentuale non inferiore al 30% dell’ammontare dell’intervento complessivo.

Il contribuente che opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con il metodo dei SAL si troverà in una situazione di questo tipo:

Un primo SAL al raggiungimento del 30% dei lavori eseguiti;

  1. Un secondo SAL al raggiungimento di un ulteriore 30% dei lavori eseguiti;
  2. Un SAL di fine lavori che asseveri il completamento al 100% dei lavori.

Non è obbligatorio dichiarare il primo SAL al 30% dei lavori eseguiti: i SAL sono infatti liberi purché si riferiscano ad uno stato di avanzamento lavori di almeno il 30% rispetto al SAL precedente.

Il SAL finale relativo alla conclusione dei lavori deve rispettare le tempistiche previste dalla Legge di Bilancio 2022:

  1. entro il 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che venga presentato un SAL pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022;
  2. entro il 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp su immobili di edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
  3. entro il 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025) per unità immobiliari o per edifici fino a quattro unità immobiliari.

Come dimostrare il 30% del Sal al 30 settembre 2022?

Per gli edifici unifamiliari, la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per recuperare le spese di riqualificazione energetica previste dall’Ecobonus 110%, a patto di aver completato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

I proprietari di edifici unifamiliari (definiti dall’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 - Decreto Rilancio) devono dunque rispettare le scadenze previste dalla legge, dimostrando di aver effettivamente dato il via agli interventi edilizi e di aver eseguito almeno il 30% dei lavori programmati.

La cessione del credito per gli interventi rientranti nel superbonus 110% può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori, entro il limite di due per ciascun intervento complessivo.

Il SAL minimo richiesto è pari al 30% del progetto, ma per gli interventi che comportano l’effettuazione di lavori rientranti sia nel sismabonus che nell’ecobonus bisognerà seguire specifiche regole di calcolo.

Per poter calcolare lo stato di avanzamento lavori, qualora sullo stesso immobile vengano effettuati lavori di tipologie differenti, bisogna effettuare una verifica separata.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 53 del 27 gennaio 2022, alla luce dei differenti adempimenti tecnici richiesti per le due categorie di interventi rientranti nel superbonus 110%.

Ai fini della cessione del credito, il comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede infatti che:

  • per i lavori di efficienza energetica, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
  • per i lavori antisismici, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 53 del 27 gennaio 2022
OGGETTO: Superbonus- criteri di determinazione dello «Stato di avanzamento lavori (SAL)» per interventi di efficienza energetica e antisismici- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Come si calcola il 30% al 30 settembre?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate (all’interpello n. 53 del 27 gennaio 2022) ha chiarito un aspetto specifico dello stato di avanzamento lavori. Secondo quanto riportato, la percentuale del SAL deve essere calcolata in relazione all’intervento complessivo di riqualificazione energetica dell’edificio.

Ai fini della cessione del credito, lo stato di avanzamento lavori deve essere calcolato in relazione alle singole tipologie di intervento agevolabili ai sensi del superbonus del 110%.

La circolare 33/E/2022 del 6 ottobre 2022 ribadisce che per fruire della proroga al 31 dicembre 2022 del superbonus al 110% sulle villette unifamiliari, non è necessario che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati pagamenti del 30% dei lavori, ma è sufficiente che entro tale data (ormai superata) siano stati effettuati lavori per almeno il 30%, a prescindere dal fatto che i lavori siano iniziati prima o dopo il 30 giugno 2022.

Come attestare il 30% dei lavori?

Le asseverazioni necessarie ai fini di fruire del superbonus 110% per i lavori rientranti nell’ambito dell’efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico devono essere effettuate secondo le disposizioni contenute:

  • per gli interventi ecobonus, nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” e nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici”;
  • per gli interventi sismabonus, nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.

Sono quindi diversi i requisiti tecnici e di congruità da rispettare per le due tipologie di interventi ammessi al superbonus 110%. Differenti sono anche le competenze tecniche richieste ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi.

Due motivazioni che portano quindi alla necessità di verifica separata circa il perfezionamento del SAL minimo del 30% ai fini della cessione del credito.

Iscriviti a Money.it