Quando spetta il superbonus 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici in nuovi edifici? I dettagli nella risposta all’interpello n. 488 delle Entrate.
Quando spetta il superbonus 110% in caso di lavori per l’impianto fotovoltaico su nuovi edifici? A fornire chiarimenti al riguardo ci pensa l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 488 del 20 luglio.
L’Amministrazione Finanziaria ripercorre la normativa che regolamenta il superbonus 110%, cioè il decreto Rilancio, e alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate stessa.
Sono due gli elementi fondamentali da tenere in considerazione:
- la tempistica in cui vengono effettuati gli interventi;
- l’accatastamento dell’edificio.
Scendiamo nel dettaglio.
Superbonus 110% per il fotovoltaico: quando spetta l’agevolazione?
Il superbonus 110% copre anche gli interventi per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Per avere accesso all’agevolazione bisogna fare uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione, lavori di riduzione del rischio sismico).
Questi interventi chiamati “trainanti” perché uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri lavori, detti “trainati”, come per l’appunto l’installazione di pannelli solari.
Di solito, gli interventi agevolabili al 110% sono quelli effettuati su edifici esistenti. Da questo punto di vista, l’installazione di impianti fotovoltaici fa eccezione. L’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce infatti, al comma 5, che il 110% spetta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici anche se di nuova costruzione.
L’Agenzia delle Entrate conferma questo punto, ma rimane il requisito fondamentale di legare l’intervento trainato con uno trainante.
Superbonus 110%, fotovoltaico e nuovi edifici: la tempistica dei lavori
La tempistica in cui vengono effettuati gli interventi trainati è fondamentale, perché determina la possibilità di usare o meno il 110%.
Le spese per gli interventi trainati devono essere comprese nel periodo di tempo tra la data di inizio e quella di fine lavori trainanti. Quindi, gli interventi trainati in un nuovo edificio vengono effettuati dopo l’accatastamento dell’edificio, e quindi dopo un lavoro trainante, non spetta il superbonus 110% per l’opera successiva.
Se invece,
“l’istallazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi «trainanti» ammessi al Superbonus, prima dell’accatastamento dell’edificio e le date delle spese sostenute per l’intervento trainato, siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l’Istante potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative all’istallazione dell’impianto fotovoltaico”
Chiarisce così l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 488 del 20 luglio.
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