Superbonus 110% anche per i pannelli solari installati sul terreno di pertinenza. Rientra tra i lavori trainati in caso di riqualificazione energetica dell’abitazione anche l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul terreno di proprietà. A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 171 del 10 marzo 2021.
Superbonus del 110% anche per i pannelli solari installati sul terreno di pertinenza. L’impianto fotovoltaico, anche in questo caso, rientra tra i lavori “trainati”.
È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 171 pubblicata il 10 marzo 2021.
Non solo sul tetto di casa, ma anche sul terreno di proprietà è possibile l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico. Si ricorda che in tal caso, è necessario che venga effettuato almeno un’intervento trainante ammesso al superbonus del 110%.
Superbonus 110% anche per i pannelli solari sul terreno di pertinenza
È la prima volta che l’Agenzia delle Entrate si esprime in merito alla possibilità di accedere al superbonus del 110% per l’impianto fotovoltaico non installato sul tetto dell’abitazione.
Nello specifico, il caso analizzato nell’interpello n. 171, riguarda la possibili di accedere alla maxi detrazione anche per realizzare un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, come intervento trainato, che sia però posizionato a terra.
I pannelli solari verrebbero installati sul terreno all’interno della proprietà dell’edificio, a servizio quindi dell’abitazione. Verrebbero invece posizionati internamente il contatore di prelievo e di immissione, gli inverter e gli accumuli.
La risposta delle Entrate circa la possibilità di accesso al superbonus del 110% in tale fattispecie è positiva. Nel rispetto dei requisiti per l’accesso all’agevolazione, non ne è precluso l’accesso in relazione alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.
Appare quindi utile soffermarsi sulle regole per l’applicazione della detrazione al 110% per il fotovoltaico.
Superbonus 110%, pannelli solari: le regole per il maxi sconto sull’impianto fotovoltaico
A fornire le istruzioni operative per l’applicazione del superbonus del 110% è stata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020 che, per quel che riguarda i pannelli solari, ha chiarito che:
“si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.”
Si tratta di un intervento trainato, ossia ammesso al superbonus del 110% nel caso in cui venga eseguito congiuntamente ad uno dei lavori trainanti di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure di adeguamento antisismico.
Inoltre, il superbonus del 110% sull’impianto fotovoltaico è subordinato all’obbligo di cessione dell’energia non auto-consumata in sito o condivisa per l’autoconsumo in favore del GSE.
Il limite di spesa per il calcolo della detrazione è fissato a 48.000 euro, entro il limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Nel caso di installazione di sistemi di accumulo integrati, nello stesso limite di importo, è possibile detrarre una quota pari ad un massimo di 1.000 euro di spesa per kWh di capacità di accumulo (1.600 in caso di ristrutturazione, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica).
Per quel che riguarda l’installazione sulle aree pertinenziali, si ricorda infine che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso tale possibilità anche agli edifici diversi dal condominio.
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