Superbonus 110%, entro la scadenza del 31 marzo 2021 va inviata la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura. A prorogare il termine ultimo è stato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio.
Superbonus 110%, la scadenza per la comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura è alle porte: il termine ultimo infatti è il 32 marzo 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito la proroga del termine fino con il provvedimento del 23 febbraio. Si tratta di una mini proroga, di due settimane, considerando che la “vecchia” scadenza era il 16 marzo.
Non cambiano regole e modalità per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Superbonus 110%, comunicazione cessione credito o sconto in fattura in scadenza il 31 marzo
Il tempo per inviare la comunicazione per la cessione del credito o sconto in fattura per i lavori di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico sta per scadere: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio ha prorogato la scadenza al 31 marzo 2021.
Si tratta di una proroga di due settimane: la scadenza stabilita dal precedente provvedimento dell’8 agosto era il 16 marzo.
A tal proposito però gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto una proroga, così da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.
In molti infatti hanno riscontrato dei problemi per varie motivazioni, e non essendo stato possibile inviare progressivamente le comunicazioni, nel frattempo si sono accumulate.
Con il provvedimento del 23 febbraio l’Agenzia delle Entrate accoglie queste richieste e concede due settimane in più per effettuare l’adempimento, relativo alle spese sostenute nel 2020 per gli interventi relativi al Superbonus 110%.
È bene specificare che non cambiano le regole da seguire: il provvedimento proroga solo il termine ultimo per inviare la comunicazione. Ricordiamo, infine, che il modello da utilizzare è quello aggiornato dal provvedimento del 12 ottobre.
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In caso di errori nella comunicazione è possibile annullarla o inviarne un’altra sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.
Passato questo periodo di tempo, ogni comunicazione inviata si aggiunge alle precedenti. Cosa fare nel caso in cui ci si accorga dell’errore commesso solo in un secondo momento?
In tal caso la tempistica è fondamentale: il beneficiario dell’agevolazione si deve attivare prima dell’utilizzo del credito da parte dei fornitori.
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