Superbonus e ricostruzione post sisma in centro Italia: la guida delle Entrate

Rosaria Imparato

30 Aprile 2021 - 13:32

Superbonus 110% e ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti del 2016/2017: la guida dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile fornisce istruzioni e chiarimenti per l’uso combinato del 110% e del contributo dello Stato. Focus in particolare sul superbonus rafforzato: di seguito, i dettagli.

Superbonus e ricostruzione post sisma in centro Italia: la guida delle Entrate

Superbonus e ricostruzione post sisma 2016-2017: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per l’utilizzo dell’agevolazione al 110% per la sistemazione edilizia delle abitazioni danneggiate dai terremoti.

La guida, pubblicata il 30 aprile 2021, spiega quando e come utilizzare il superbonus: il vademecum è frutto del lavoro incrociato tra Agenzia delle Entrate e Ministero delle Infrastrutture, insieme al Commissario alla Ricostruzione Giovanni Legnini.

Le istruzioni in 24 pagine rispondono a diverse esigenze:

  • coordinare gli strumenti del Superbonus e del contributo, rendendo più efficace l’utilizzo delle risorse pubbliche;
  • semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese;
  • massimizzare i benefici per i cittadini;
  • ricostruire abitazioni più sicure ed efficienti dal punto di vista ambientale.

Superbonus e ricostruzione post sisma in centro Italia: la guida delle Entrate

La guida sull’uso del superbonus 110% per la ricostruzione delle abitazioni in Centro Italia danneggiate dai terremoti si è resa necessaria considerando che il sisma del 2016/17 ha reso inagibili circa 80mila edifici.

La platea di beneficiari è molto elevata: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, sono circa 20mila le domande di contributo presentate, quasi la metà (9mila) sono state approvate, di cui circa 4.500 cantieri sono in fase di lavorazione.

Come chiarito da un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il superbonus 110% è accessibile anche nel caso in cui i lavori siano già in corso d’opera. Per quanto riguarda i documenti, le asseverazioni (che di solito vanno richieste prima dell’avvio dei lavori) vanno presentate:

  • tempestivamente in sede di variante progettuale;
  • come documentazione integrativa durante il corso dei lavori.

Inoltre, il piano di ricostruzione che si avvale del superbonus può essere presentato come un unico progetto, corredato da un computo metrico. In questo caso, la detrazione può essere riconosciuta non solo sui lavori trainanti e trainati, ma anche sulle spese complementari.

Il requisito necessario è che tali interventi vengano realizzati con il contributo di ricostruzione.

Superbonus rafforzato per la ricostruzione post sisma: la guida delle Entrate

La guida si sofferma anche sul cosiddetto superbonus rafforzato, previsto dal comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Il superbonus rafforzato può essere usato in alternativa al contributo pubblico di ricostruzione per i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

  • di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma;
  • interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Non serve che lo stato di emergenza in questi comuni sia stato prorogato.

Nel caso in cui i proprietari rinuncino al contributo, i tetti della spesa ammissibile alle detrazioni superbonus aumentano del 50%. Per esempio, quindi, il tetto di spesa cambia come segue:

  • per gli interventi di rafforzamento antisismico passa da 96 a 144 mila euro;
  • per gli impianti termici trainanti da 30 a 45 mila euro;
  • quello per gli infissi trainati da 60 a 90 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.

Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere via Pec - contestualmente, alla struttura commissariale, all’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune territorialmente competente - la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Per tutti i dettagli, lasciamo in allegato la guida dell’Agenzia delle Entrate.

Guida AdE ricostruzione post sisma Italia centrale e superbonus 110%
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