Il superminimo assorbibile o non assorbibile è una voce spesso presente in busta paga: di cosa si tratta e come si calcola questo importo aggiuntivo?
Tra le voci che compongono la busta paga potresti trovare il superminimo assorbibile o non assorbibile: di cosa si tratta?
Per rispondere devi innanzitutto sapere che la retribuzione minima contemplata dai contratti collettivi nazionali e territoriali è affiancata da una serie di voci di paga accessorie, tra cui figurano appunto i superminimi.
In sintesi, grazie a specifiche intese raggiunte - e definite anche al momento dell’assunzione - tra datore di lavoro e dipendente, ovvero per effetto di accordi aziendali, può essere previsto un compenso aggiuntivo.
La peculiarità del superminimo in busta paga è che esso può essere assorbibile oppure no, intendendo con questo aggettivo una caratteristica importante. In caso di assorbimento di questa voce aggiuntiva allo stipendio base, infatti, il lavoratore può vedere diminuire il superminimo per un effetto compensazione con l’avvenuto aumento salariale grazie alla contrattazione collettiva.
Per esempio, il rinnovo del CCNL “Commercio” per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi diventato operativo ad aprile 2024 prevede regole precise sul superminimo assorbibile dall’aumento salariale stabilito.
Di seguito puoi trovare una semplice guida su cos’è il superminimo in busta paga, le differenze tra assorbibile e non assorbibile, come viene assegnato e calcolato.
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Cos’è il superiminimo in busta paga? Definizione e significato di assorbibile e non assorbibile
Il superminimo, come già anticipato, è una voce della busta paga.
La retribuzione spettante al lavoratore dipendente a fronte dell’attività lavorativa manuale o intellettuale resa in favore dell’azienda è definita dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati.
In tal caso si parla di retribuzione fissa mensile, dal momento che la somma non subisce variazioni da un periodo di paga all’altro, eccezion fatta per passaggi di livello o rinnovi contrattuali.
In aggiunta alla retribuzione definita dal CCNL applicato, però, possono essere previsti dei compensi in più, come il superminimo così definibile:
Il superminimo è un importo aggiuntivo alla retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva. La somma può essere assegnata come assorbibile o non assorbibile in caso di aumenti contrattuali o passaggi di livello
Nel dettaglio, in caso di superminimo assorbibile il compenso aggiuntivo attribuito al dipendente sarà ridotto in misura corrispondente all’aumento della retribuzione minima o degli altri elementi aggiuntivi (indennità e premi).
Il superminimo non assorbibile, invece, è completamente impermeabile a innalzamento di livello e rinnovi contrattuali. Questo significa che il suo importo, come inizialmente definito o successivamente modificato con nuovo accordo tra le parti, resta tale per tutta la durata del rapporto.
Come e in quali casi viene attribuito il superminimo?
Per rispondere a questo quesito devi innanzitutto sapere che il superminimo può essere collettivo, in questo caso stabilito dal contratto collettivo aziendale, oppure individuale.
Quest’ultimo è definito sempre in forma scritta all’interno del contratto di assunzione o, nel corso del rapporto, con apposita lettera di assegnazione in cui riportare:
- se trattasi di superminimo assorbibile o meno;
- le circostanze in cui è prevista l’assorbibilità (se per passaggio di livello, rinnovo contrattuale o entrambi);
- l’importo riconosciuto;
- le ragioni alla base dell’assegnazione;
- a partire da quando è attribuito il superminimo
Il datore di lavoro può decidere di elargire tale importo aggiuntivo come riconoscenza di particolari attitudini e qualità del lavoratore, quali:
- Competenze tecnico - professionali;
- Esperienza del dipendente;
- Particolari difficoltà o disagi legati al tipo di mansione ricoperta;
- Adeguamento della retribuzione (o aumento della stessa) rispetto a quanto riconosciuto nel corso di una precedente esperienza lavorativa;
- Risultati ottenuti o meriti
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Superminimo assorbibile, come funziona
La fonte individuale (lettera di assunzione o intese successivamente intercorse) o collettiva (accordo aziendale) che disciplina il riconoscimento del superminimo è tenuta a precisare se la somma è assorbibile a seguito di:
- Passaggi di livello;
- Aumenti contrattuali;
- Scatti di anzianità;
- Incremento della retribuzione per effetto di altri elementi fissi come indennità o premi.
In caso positivo (assorbibilità) il superminimo accordato verrà diminuito per compensare la retribuzione minima o li altri elementi aggiuntivi (indennità e premi) che hanno concorso all’aumento della paga.
Superminimo assorbibile e non assorbibile: esempi
Per comprendere quanto appena descritto, prendiamo il caso (con valori retributivi ipotetici) del dipendente Caio cui spetta, a norma del CCNL applicato, un trattamento mensile minimo di 1.793,12 euro.
In seguito a un’intesa con il datore di lavoro, a Caio viene assegnato un superminimo assorbibile nei 4 casi citati al paragrafo precedente, pari a 300,00 euro mensili lordi.
Di conseguenza, la retribuzione mensile di Caio passa a 2.093,12 euro.
A distanza di due anni, il CCNL applicato viene rinnovato e ne deriva per Caio un aumento della paga base di 160,00 euro.
Essendo il superminimo assorbibile, la somma di euro 300,00 viene ridotta in misura corrispondente all’aumento di paga base derivante dal rinnovo. Il nuovo importo si riduce quindi a 300,00 - 160,00 = 140,00.
La retribuzione mensile resta quindi a 2.093,12 euro, di cui:
- Paga base da Ccnl euro 1.793,12 + 160,00 = 1.953,12 euro;
- Superminimo assorbibile 140,00 euro;
- Totale 2.093,12 euro.
Considerando invece il superminimo non assorbibile, la nuova retribuzione mensile a seguito del rinnovo del CNNL sarà pari a:
- Paga base da Ccnl euro 1.793,12 + 160,00 = 1.953,12 euro;
- Superminimo assorbibile 300,00 euro;
- Totale 2.253,12 euro;
con un aumento di 160,00 euro dal momento che il superminimo non viene ridotto in misura corrispondente.
In quali casi è escluso l’assorbimento
L’assorbimento del superminimo, eccezion fatta per quanto descritto nel prossimo paragrafo, è escluso se:
- Le parti (datore di lavoro e dipendente) stabiliscono espressamente in sede di assegnazione del superminimo, il non assorbimento dello stesso;
- Il contratto collettivo lo vieta;
- Le parti hanno espressamente assegnato al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore ovvero alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal lavoratore.
Cos’è il superminimo collettivo
Il superminimo non è soltanto individuale, riconosciuto quindi in funzione del tipo di prestazione ovvero dei particolari meriti del lavoratore ma, può essere anche definito collettivo.
In questo caso è disciplinato a livello aziendale, a beneficio di tutti i lavoratori o a determinate categorie degli stessi.
A differenza del superminimo individuale che, essendo frutto di un patto tra le parti, può essere ridotto o eliminato con successivo accordo tra le parti, il superminimo collettivo può essere ritoccato, anche in senso peggiorativo, solo da un successivo accordo collettivo (Tribunale Milano 13 aprile 2023 numero 1337).
Tassazione del superminimo in busta paga
Le somme erogate in busta paga a titolo di superminimo, sia assorbibile che non assorbibile, sono a tutti gli effetti imponibili ai fini Inps e Irpef, pertanto soggette a:
- trattenute per contributi Inps a carico del lavoratore;
- trattenute per tassazione Irpef a carico del lavoratore.
La stessa azienda è tenuta a calcolare sul superminimo l’ammontare dei contributi a suo carico.
Calcolo di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e Tfr
I superminimi concorrono al calcolo della retribuzione spettante:
- In caso di fruizione delle assenze per ferie e permessi retribuiti;
- A titolo di mensilità aggiuntive, quali tredicesima ed eventuale quattordicesima;
- Per il calcolo del Trattamento di fine rapporto
Controversie sul superminimo assorbibile
Nella lettura di una busta paga possono verificarsi situazioni ambigue in cui il datore di lavoro sostiene l’assorbibilità del superminimo mentre, al contrario, il lavoratore la esclude.
Un consolidato orientamento della Corte di Cassazione considera l’onere della prova circa la non assorbibilità del superminimo come gravante su lavoratore.
Sempre la Suprema Corte (sentenza del 5 giugno 2020 numero 10779) ha sottolineato che, nell’ottica di ricostruire la volontà delle parti circa l’assorbibilità o meno della somma in parola, è necessario valutare il comportamento del datore di lavoro e del dipendente interessato anche successivo alla conclusione del patto di assegnazione del superminimo, dal momento che condotte reiterate del datore di lavoro possono essere ritenute una prova dell’esclusione dell’assorbibilità.
Sotto questo profilo, il comportamento di una società che, a seguito dell’aumento della retribuzione previsto in sede collettiva, ricorre al pagamento in più tranche senza avvalersi dell’assorbimento, è un segnale della volontà di ritenere il superminimo non assorbibile (Cassazione sentenza del 16 aprile 2021 numero 10164).
Un’altra ipotesi all’attenzione della Suprema Corte (sentenza 5 giugno 2020 numero 10779) riguarda il reiterato comportamento del datore di lavoro consistente nel mancato assorbimento del superminimo in occasione della progressione professionale dei lavoratori. La condotta descritta può manifestare la volontà di escludere l’assorbibilità del superminimo.
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