Ai supplenti spetta lo stipendio di luglio ed agosto?

Simone Micocci

13/06/2018

Un supplente assunto con contratto annuale, ha sempre diritto allo stipendio di luglio e agosto? Scopriamolo.

Ai supplenti spetta lo stipendio di luglio ed agosto?

Supplenze annuali: spetta lo stipendio per luglio e agosto?

Siamo giunti alla fine dell’anno scolastico 2017-2018 e per molti insegnanti precari sta per cominciare una nuova estate caratterizzata dalla incertezze sul futuro.

Tuttavia se da una parte per i supplenti con contratto in scadenza il 30 giugno l’estate è ormai prossima, per coloro che hanno firmato un accordo annuale con scadenza il 31 agosto ci sarà ancora da attendere qualche mese, con la speranza di trovare una nuova cattedra vacante già dai primi di settembre.

Ed è proprio di quest’ultimi che vogliamo parlarvi in questo articolo, facendo chiarezza sul loro diritto a percepire lo stipendio anche per le mensilità di luglio e agosto. Essendo il loro contratto in scadenza il 31 agosto 2018, infatti, non sembrano esserci dubbi sul fatto che questi vadano retribuiti anche nel corso dei mesi estivi; tuttavia, come riportato da OrizzonteScuola.it, ci sono diverse segreterie scolastiche che hanno sollevato dei dubbi in merito.

Nel dettaglio, ci sono segreterie che facendo riferimento a quanto indicato nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione - il decreto 297 del 1994 - sostengono che a quei docenti che pur avendo il contratto in scadenza il 31 agosto 2018 abbiano svolto durante l’anno meno di 180 giorni di servizio effettivo non spettano le mensilità di luglio e agosto.

A tal proposito è bene fare chiarezza su questa vicenda che immaginiamo riguardi da vicino molti dei precari della pubblica istruzione. Hanno ragione queste segreterie, oppure i supplenti hanno sempre diritto allo stipendio? Scopriamolo.

Stipendio supplenti a luglio e agosto; qual è la verità?

Partiamo col chiarire subito i dubbi a riguardo: i supplenti con contratto in scadenza il 31 agosto hanno sempre diritto allo stipendio relativo alle mensilità di luglio e agosto, anche nel caso in cui abbiano svolto meno di 180 giorni di servizio effettivo nel corso dell’anno scolastico.

L’unica eccezione, naturalmente, è quella per cui il docente richieda per questi mesi un’aspettativa o un congedo non retribuito, perdendo quindi il diritto alla retribuzione.

Da cosa deriva questa certezza? Dal combinato disposto dell’articolo 25 - comma 4 - del CCNL Scuola 2007 (che non ha subito modifiche con l’ultimo rinnovo contrattuale) e il DM 131/07 (regolamento delle supplenze).

Nel dettaglio con il primo viene superato quando stabilito dall’527 del decreto del ‘94 nel quale veniva stabilito che non avevano diritto allo stipendio di luglio e agosto quei docenti:

  • assunti dopo il 1°febbraio (anche se con contratto in scadenza alla fine di agosto);
  • che non hanno prestato almeno 180 giorni - non necessariamente continuativi - di servizio.

Quindi se non fosse per il CCNL del 2007 i dubbi delle segreterie scolastiche sarebbero più che corretti. Tuttavia con quest’ultimo è stato stabilito che la firma di un contratto con scadenza il 31 agosto fa scattare un obbligo tra le parti e solo in quei casi espressamente indicati nel contratto i mesi estivi non devono essere pagati.

Questo principio è rafforzato dal Regolamento delle supplenze - DM 131/2007 - nel quale si legge che per far fronte alle assenze di personale si provvede con l’assegnare supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

Questi contratti hanno effetti dal giorno dell’assunzione in servizio fino al termine del 31 agosto, mentre solo per le supplenze temporanee si considera l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Quindi, indipendentemente dai giorni di servizio effettuati, il docente assunto con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione fino al 31 agosto.

Gli altri, quindi con contratto in scadenza a giugno, invece non saranno pagati nei mesi estivi; per loro l’unica possibilità per percepire un contributo economico, quindi, è quella di richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi (qui le informazioni su come fare).

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