Tassa sul fumo, dal 2021 i prezzi salgono anche per le sigarette elettroniche

Rosaria Imparato

12/02/2021

La Legge di Bilancio 2021 ha alzato i prezzi per sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Il rincaro dei prezzi sarà graduale fino al 2023: vediamo in cosa consiste questa nuova tassa sul fumo.

Tassa sul fumo, dal 2021 i prezzi salgono anche per le sigarette elettroniche

Tassa sul fumo, brutte notizie per i fumatori nel 2021: il rincaro dei prezzi riguarda da una parte le sigarette elettroniche e, dall’altra, il tabacco riscaldato.

La legge di Bilancio 2021 inoltre apporta sensibili modifiche alla percentuale di imposta di consumo. Le modifiche riguardano tutti i prodotti da inalazione senza combustione di sostanze liquide - con o senza nicotina - ad eccezione di quelli venduti ad uso medico.

Il rincaro sale negli anni seguendo questo schema:

  • dal 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021;
  • dal 20% e al 15% dal 1° gennaio 2022;
  • dal 25% e al 20% dal 1° gennaio 2023.

Ecco, invece, le nuove aliquote di imposta sul tabacco da inalazione senza combustione:

  • 30% dal 1° gennaio 2021;
  • 35% dal 1° gennaio 2022;
  • 40% dal 1° gennaio 2023.

Il primo aumento dei prezzi, quindi, è già in vigore.

Tassa sul fumo confermata dal 2021: i prezzi salgono anche per le sigarette elettroniche

In legge di Bilancio sono stati confermati gli emendamenti che comportano il rincaro dei prezzi (già non bassi) per i fumatori di sigarette elettroniche e tabacco riscaldato.

L’aliquota è stata modificata per i prodotti da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina (a meno che non siano autorizzati come medicinali). Nello specifico:

“si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale dieci per cento e cinque per cento) dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”

L’emendamento, quindi, predispone un aumento del 5% per ogni anno dal 2021 al 2023. Fino al 2020, invece, queste erano fissate al 10% per i prodotti da inalazione senza combustione con nicotina e al 5% per quelli senza nicotina.

AnnoAliquota prodotto con nicotinaAliquota prodotto senza nicotina
2021 15% 10%
2022 20% 15%
2023 25% 20%

L’emendamento in questione modifica anche l’aliquota per il tabacco da inalazione senza combustione: la misura del prelievo è fissata al 30% dal 1° gennaio 2021, al 35% dal 1° gennaio 2022 e al 40% dal 1° gennaio 2023 (rispetto alla previgente percentuale del 25% dell’accisa).

Tassa sul fumo, dal 2021 cambiano le regole per la circolazione e vendita dei prodotti

Sempre lo stesso emendamento della Manovra prevede che il produttore sia a fornire, ai fini dell’autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.

Inoltre, dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti richiamati dovrà seguire nuove regole, definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il provvedimento dovrà contenere anche le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione, così come quelle per la tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

L’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide dovrà svolgersi secondo i seguenti criteri:

  • prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
  • effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
  • non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
  • presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.

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