La tassa regionale per il diritto allo studio viene richiesta dalle regione e a volte calcolata in base all’Isee dello studente.
Il nome completo è «tassa regionale per il diritto allo studio», a volte conosciuta anche come tassa regionale universitaria. Si tratta di un tributo richiesto dalle università e previsto, appunto, dalle regioni, nel momento in cui ci iscrive a un anno accademico, che può essere calcolato in base all’Isee dello studente, se previsto, oppure un importo fisso.
Pur essendo richiesta dagli atenei all’inizio dell’anno o nel momento in cui ci si iscrive, in caso di trasferimento da un altro istituto, non va confusa con la tassa di iscrizione. Si tratta infatti di due tributi differenti, con scopi diversi.
Ma qual è la funzione di questa tassa, perché viene richiesta, e come si calcola? Quando è possibile non pagarla e quando invece si può chiederne il rimborso?
Cos’è la tassa regionale per il diritto allo studio
Si tratta di un tributo regionale istituito per la prima volta attraverso l’art. 3 commi da 20 a 23 della legge 549/1995, «misure di razionalizzazione della finanza pubblica», per sopperire alla necessità di incrementare le finanze regionali utilizzate per permettere il rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso e procedere con il finanziamento di:
- borse di studio per studenti meritevoli e privi di mezzi, quindi contributi per lo studio a fondo perduto;
- prestiti d’onore, ovvero finanziamenti a tasso agevolato, sempre nei confronti di studenti che risultino meritevoli e privi di mezzi.
La legislazione in questione prevede inoltre l’«iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale». Questo significa che si tratta di un requisito necessario per procedere con l’iscrizione all’ateneo e quindi proseguire gli studi.
Come viene calcolata
Essendo una tassa regionale, proprio per questo sono le regioni a sceglierne l’importo. Non può mai superare i 200 euro previsti per legge. Solitamente il suo importo è 140 euro, ma alcune regioni utilizzano l’Isee degli studenti per il calcolo, facendo variare il contributo. Per esempio, in Liguria gli studenti con un Isee fino a 15.093,53 euro pagano 120 euro di tassa, per poi salire a 140 per coloro con un Isee pari o inferiore a 30.187,06 euro. Chi supera questa cifra dovranno versare un contributo di 160 euro.
È importante notare che la maggior parte delle regioni italiane prevedono un importo fisso, non tenendo conto dell’Isee. Per poter conoscere quanto richiesto, è necessario rivolgersi alla regione o alla provincia autonoma in cui è presente l’ateneo in cui si desidera iscriversi.
Chi la deve pagare
Questo tributo è sempre dovuto, anche da coloro che rientrano nella categoria “no area tax”, quindi con un Isee inferiore ai 20.000 euro e che sono esenti da tasse universitarie. Anche chi si iscrive a corsi di laurea online e chi si trasferisce in un altro ateneo ad anno iniziato è tenuto al versamento della tassa per il diritto allo studio.
Il pagamento è previsto da parte di tutti coloro che sono iscritti a corsi presso università statali riconosciute, istituti universitari, e istituti di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. Quand’è allora che si è esentati?
Quando non è dovuta
In generale, tranne che alcuni casi particolari, sta alle singole università scegliere come selezionare chi esentare dal pagamento della tassa per il diritto allo studio e come questo può avvenire. Alcuni atenei, per esempio, permettono a questi studenti di non pagare direttamente la tassa, mentre altri prevedono un rimborso a chi ricade in specifiche categorie.
Tuttavia, indipendentemente da quanto viene stabilito a livello locale, a essere esclusi dal versamento sono:
- tutti gli studenti che, come previsto dalla legge 390/1991, ottengano borse di studio o prestiti d’onore;
- gli studenti che vengono ritenuti idonei nelle graduatorie riguardanti i benefici precedenti.
A livello locale poi possono esserci ulteriori esenzioni, come nel caso di rinuncia agli studi, o di trasferimento in un altro ateneo in una diversa regione, entro un certo limite di tempo. Solitamente, in questi casi, è necessario dimostrare di rientrare nelle categorie previste per poter ottenere il rimborso. Tuttavia, per poter essere certi di tutte le casistiche è necessario rivolgersi agli specifici atenei.
Cosa succede se non viene versata
Tranne che nei casi sopracitati il versamento della tassa in questione è sempre obbligatorio. Gli atenei sono tenuti a verificarne l’esito e, in caso non fosse avvenuto, sollecitare a svolgere il pagamento. A seconda dei regolamenti locali possono essere previsti dei ritardi o degli interessi di mora, ma superato un certo limite di tempo, il mancato pagamento della tassa regionale invalida l’iscrizione, impedendo quindi di proseguire gli studi.
Le modalità di pagamento vengono specificate direttamente sui portali dei singoli atenei, e comprendono il bonifico bancario, per cui devono anche essere comunicati tutti i dati necessari.
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