Il Terzo Condono Edilizio ha requisiti molto stringenti e non permette di sanare qualsiasi abuso. Vediamo cosa è compreso e cosa, invece, è escluso.
Il Terzo Condono Edilizio, regolato dalla legge 326 del 2003, è stato oggetto di una recente sentenza del Tar del Lazio che ha definito in modo chiaro e inequivocabile quelli che sono gli abusi sanabili e quelli, invece, esclusi dalla sanatoria.
Va ricordato che la normativa del Terzo Condono Edilizio è molto stringente e la sanatoria degli abusi è vincolata non solo ai paletti paesaggistici, ma anche alla tipologia degli interventi effettuati sull’immobile.
I lavori realizzati in aree vincolate prevedevano un doppio paletto: possibile sanatoria dei soli lavori minori, mentre sono stati esclusi fin da subito tutti gli interventi che riguardavano nuove costruzioni o che comportassero un ampliamento dei volumi e delle superfici dell’immobile.
Terzo Condono Edilizio, la sentenza di giugno 2024
La sentenza 12515 del 19 giugno 2024 del Tar del Lazio non fa che ribadire quello che si sapeva già, non può essere condonato un intervento che comporta un ampliamento dell’abitazione in zona sottoposta a vincoli paesaggistici.
Nella sentenza, che ha respinto un ricorso che richiedeva l’annullamento del diniego per il Terzo Condono Edilizio, il Tar del Lazio sottolinea come il condono stesso abbia un perimetro abbastanza limitato rispetto ai precedenti, soprattutto per le zone con vincoli paesaggistici. In queste zone, infatti, il condono è previsto solo per abusi minori quali opere di:
- restauro;
- risanamento conservativo;
- manutenzione straordinaria.
In ogni caso la sanatoria è valutata solo previo parere favorevole dell’Autorità che monitora il vincolo paesaggistico.
Cosa è sempre escluso dal Terzo Condono Edilizio?
I nuovi volumi e l’ampliamento della superficie dell’immobile sono sempre esclusi dal Terzo Condono Edilizio. Nello specifico se gli abusi riguardano nuove opere, nuove costruzioni, oppure ristrutturazione edilizia che preveda l’ampliamento dei volumi e delle superfici il condono non è mai ammesso.
In questo caso il rigetto del condono non richiede neanche il parere dell’Autorità che tutela i vincoli paesaggistici e anche nel caso che il vincolo presupponesse un divieto di edificare relativo e non assoluto.
Nel ricorso preso in esame dal Tar del Lazio, il ricorrente aveva ampliato la superficie della propria abitazione per un totale che superava i 40 mq senza titoli edilizi e senza autorizzazioni dell’Autorità a tutela del vincolo paesaggistico. La zona in cui si trovava l’immobile era plurivincolata e proprio per questo il ricorso è stato rigetto. Il Tar, infatti, ricorda che nel caso di terzo condono la sanatoria non è mai possibile, a prescindere dal fatto che l’ampliamento derivi da una ristrutturazione edilizia o da una nuova costruzione.
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