Cosa dice la legge italiana sulla trascrizione dell’atto di nascita da parte delle coppie omosessuali? Ecco perché la questione è particolarmente complessa.
La trascrizione degli atti di nascita da parte delle coppie omosessuali è un problema estremamente complesso in Italia, dato che formalmente non c’è ancora una regolamentazione specifica. Il vuoto legislativo ha creato enormi problematiche a riguardo, con le istituzioni che hanno attuato politiche discordanti. La giurisprudenza, peraltro, non ha contribuito a chiarire la vicenda, ma anzi è ricca di precedenti disomogenei e discordi. Non è semplice dire cosa dice la legge sulla trascrizione degli atti di nascita da coppie omosessuali, dato che banalmente la legge non dice nulla.
La questione è particolarmente intricata dal punto di vista normativo, dato che sono diversi gli ostacoli legislativi che riguardano la trascrizione degli atti di nascita delle famiglie arcobaleno. In primis, vi è il divieto della maternità surrogata in Italia, ma poi anche l’impossibilità di adozione da parte delle coppie omosessuali e il divieto di accedere alle metodiche di fecondazione assistita.
Di fatto, alle coppie omosessuali in Italia non è consentito avere figli. Già questo principio è piuttosto discusso, dato che si pone in modo anacronistico rispetto all’evoluzione reale della società. In ogni caso, il problema principale sorge nel passaggio successivo, dato che a prescindere dalla normativa italiana esistono bambini figli di coppie omosessuali. Come avviene in questi casi il riconoscimento della maternità/paternità? In assenza di regolamentazione, la disciplina è del tutto in balia della discrezionalità.
Trascrizione dell’atto di nascita da parte di coppie omosessuali
Negli ultimi giorni non si parla d’altro che dell’impugnazione degli atti di nascita da parte della procura di Padova, che contesta la registrazione della mamma intenzionale, ovvero colei che non ha partorito. Non si tratta del primo episodio del genere, avvenimenti simili sono avvenuti anche a Milano poco tempo addietro.
In entrambi i casi, l’impugnazione chiede efficacia retroattiva. Concretamente, questo comporterebbe non solo l’impossibilità di registrare nuovamente altri figli con genitori omossessuali, ma anche la cancellazione del genitore non biologico o non partoriente. Gli effetti sui minori possono ovviamente essere molto dannosi, non solo in termine di benessere e serenità, ma anche con riguardo alle innumerevoli implicazioni pratiche che seguono.
Se l’impugnazione sarà accolta, i bambini continueranno di fatto a crescere in una famiglia composta da due mamme o due papà, in cui però soltanto una delle figure genitoriali sarà conosciuta dalla legge. Nella migliore delle ipotesi avranno maggior rilievo gli effetti collaterali sulle incombenze quotidiane, per esempio per il genitore non riconosciuto sarà impossibile andare a scuola a prendere il figlio o accompagnarlo a una vaccinazione, a seconda dei casi ci potrebbe anche essere un cambio di cognome.
C’è anche da dire che poi le conseguenze possono essere ben più tragiche, soprattutto in riferimento a eventuali separazioni, morti o malattie. A prescindere di queste considerazioni, è corretto affermare che i sindaci che hanno provveduto alle trascrizioni hanno esercitato un potere che in realtà non spettava loro.
Ai fini legali, infatti, non valgono le buone intenzioni e l’impegno di trovare una soluzione alla lacuna giuridica, bensì è minato il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e il loro equilibrio di poteri. La faccenda non è di facile interpretazione, sono molte le questioni da valutare e gli interessi contrapposti da tenere in considerazione.
Di fatto, l’impossibilità di trascrizione deriva dal fatto che in Italia non è consentito avere figli alle coppie omosessuali. Di conseguenza, non esiste un espresso divieto di trascrizione, proprio perché questa possibilità non è nemmeno contemplata. Ovviamente ciò non impedisce alle famiglie arcobaleno di costituirsi, il che pone di fronte a un vuoto legislativo di enormi proporzioni, che mina profondamente gli interessi dei minori stessi.
Sono ormai anni che i giudici e le Corti sollecitano a creare una normativa adeguata, importante che ci sia a prescindere dal suo contenuto, perlomeno per ordinare e stabilizzare le procedure. Questo non è ancora accaduto, perciò si susseguono precedenti giurisprudenziali l’uno in contrasto con l’altro.
Molto spesso, poi, viene fatto l’errore di inglobare le famiglie arcobaleno dal punto di vista legale, senza considerare i diversi elementi giuridici che rilevano. Non necessariamente c’è maternità surrogata, ma esistono anche le adozioni e la procreazione con entrambi i geni genitoriali, per fare degli esempi che dovrebbero risultare più semplici da regolamentare. In alcuni casi, il vuoto deriva proprio dall’assenza di alcune pratiche nel nostro paese, che pertanto non ha nemmeno regolamentazioni.
La maternità surrogata può effettivamente creare un ostacolo legale importante, tanto che anche la Corte di Strasburgo preferisce la strada dell’adozione quando la pratica è vietata. Non si può però fare di tutta l’erba un fascio, anche considerando che gli atti impugnati dalla procura di Padova riguardavano famiglie omogenitoriali composte da due mamme. La Corte Ue, comunque, cerca maggiore omogeneità sul punto, chiedendo che i genitori siano riconosciuti come tali in qualsiasi paese membro.
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