In caso di truffa subita non è così semplice capire quali mosse compiere per rimediare in modo efficace: ecco come procedere al meglio per recuperare i soldi legalmente.
Il rischio di imbattersi in una truffa è ormai sempre più frequente, soprattutto alla luce della diffusione dei nuovi metodi per acquistare prodotti ed effettuare pagamenti: si pensi al mondo dell’ e-commerce in cui, accedendo anche tramite smartphone a siti web che richiedono l’inserimento di informazioni personali (relative a dati anagrafici, conti correnti, carte di pagamento e così via), con pochi click si effettuano trasferimenti di denaro in tempo reale verso soggetti che, a volte, si dimostrano essere soltanto dei truffatori.
Al giorno d’oggi, infatti, non è così raro sentir parlare di “smishing” o “phishing”, vale a dire l’acquisizione fraudolenta di dati sensibili tramite siti internet e numeri telefonici perfettamente imitanti quelli di banche o altri soggetti ritenuti normalmente affidabili, oppure si pensi, più semplicemente, alla “classica” truffa telefonica.
Una volta effettuato il pagamento, il più delle volte risulta molto difficile recuperare il denaro perso: i truffatori sono soliti fornire dati identificativi falsi (generalità, indirizzi, recapiti, ecc.), in modo da potersi dileguare facilmente insieme al provento illecito.
È bene allora chiedersi: in caso di truffa subita, come fare per recuperare i soldi legalmente?
Truffa subita: come recuperare i soldi
Cos’è la truffa
Innanzitutto, è bene sapere cosa intendiamo quando parliamo di truffa.
La truffa è un reato previsto e punito dall’articolo 640 del Codice penale, dove è descritto come la condotta di “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Per aversi truffa è, quindi, prima di tutto necessario che l’autore del comportamento illecito abbia utilizzato artifici o raggiri per trarre in inganno qualcuno.
In particolare:
- per “artifizio” (o artificio), si intende l’alterazione della realtà circostante al fine di simulare l’esistenza di qualcosa che non esiste o dissimulare ciò che invece esiste. In altre parole, con l’artifizio si crea una falsa apparenza al fine di ingannare qualcuno;
- per “raggiro” si intende l’uso di parole, ragionamenti o argomentazioni subdole e fuorvianti, tali da incidere sulla psiche della vittima per farla credere a circostanze, in realtà, non reali o comunque diverse da quelle realmente esistenti.
Entrambe le condotte hanno lo scopo di creare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà, al fine di indurla in errore.
Ma il fatto che gli artifizi o i raggiri abbiano indotto in errore la vittima non basta di per sé a ritenere integrata la truffa: è anche necessaria la presenza di un comportamento collaborativo, di un atto, cioè, “volontario” da parte della vittima e dal quale il truffatore può trarre l’ingiusto profitto (Cass. pen. n. 43634/2015).
Quindi, non soltanto l’autore deve aver raggirato il malcapitato, ma è anche necessario che, per effetto di tale raggiro, questi si sia convinto a eseguire volontariamente un’azione dalla quale è conseguito un vantaggio per il truffatore (ad esempio, l’esecuzione di un ordine di bonifico o la comunicazione di dati sensibili).
Ultimo elemento tipico del delitto di truffa è il fatto che, grazie al suo operato fraudolento, il responsabile ottiene un profitto ingiusto (non necessariamente di natura economica) procurando alla vittima, al contempo, un danno inteso come perdita patrimoniale.
Come viene punita la truffa
Il Codice penale sanziona il delitto di truffa con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
Esistono, inoltre, alcune ipotesi aggravate del reato (art. 640, comma 2, c.p.), che comportano un aumento di pena, ovvero la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549.
Inoltre, sia nelle ipotesi aggravate sia nel caso in cui la truffa abbia determinato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma 1, n. 7, c.p.), il reato è perseguibile d’ufficio: non è indispensabile che la persona offesa sporga querela nei confronti del responsabile.
Diversamente, negli altri casi, la querela da parte della vittima è sempre necessaria per poter procedere penalmente (art. 640, comma 3, c.p.).
Alcuni esempi di truffa
Una volta capito com’è strutturato e come viene sanzionato il reato di truffa, vediamone alcuni esempi “moderni”, legati soprattutto al mondo del web e al sempre più ricorrente utilizzo degli smartphone.
Fra i metodi attualmente più diffusi, possiamo ricordare:
- il phising;
- lo smishing;
- la truffa su siti di vendita a distanza (e-commerce).
Il phishing è una truffa realizzata tramite l’invio di un messaggio e-mail, nel quale la vittima, con un falso (ma verosimile) pretesto, è invitata a cliccare su un link che conduce a pagine web praticamente identiche a pagine ufficiali di banche, enti pubblici o altri istituti di cui l’utente è, generalmente, portato a fidarsi.
Una volta sul sito, il malcapitato è indotto a effettuare l’accesso inserendo i propri dati sensibili, non soltanto anagrafici, ma anche relativi ai propri conti correnti bancari o carte di credito.
In questo modo, i dati personali possono essere sfruttati dal truffatore (spesso anonimo) per compiere operazioni illecite, tra cui la sottrazione di denaro dal conto corrente o lo sfruttamento dell’identità dell’ignara vittima per commettere altri reati.
Lo smishing attua, in sostanza, le stesse modalità di truffa del phishing, con la differenza che il messaggio contenente il link al sito web ingannevole viene inviato all’utente tramite sms.
Come nel phishing, una volta cliccato sul link, il destinatario viene reindirizzato su un sito internet quasi del tutto identico (per loghi, grafiche, dati identificativi) a quello di banche, enti o altre grandi aziende considerate normalmente affidabili.
Anche qui, se la truffa va in porto, con i dati personali sottratti fraudolentemente, l’autore del reato è in grado di realizzare profitti illeciti o di spendere altrimenti l’identità del soggetto truffato (se del caso, commettendo altri reati).
Un altro settore particolarmente a rischio è quello delle vendite su siti di e-commerce: il fatto che l’acquisto del prodotto sia effettuato a distanza impedisce all’acquirente-consumatore di verificare con certezza l’esistenza e la qualità della merce, oltre alla reale identità del presunto venditore.
Per questo motivo, può facilmente accadere che l’utente acquisti il prodotto su un sito web ingannevole, effettuando un trasferimento di denaro verso un soggetto che, successivamente, si dimostra essere un truffatore.
Il “fattore distanza” è ciò che rende questo tipo di truffa particolarmente efficace: secondo la Corte di Cassazione in questa ipotesi sussiste l’aggravante della minorata difesa, perché “la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità e [...] di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.” (Cass. pen. n. 12427/2021).
Come recuperare i soldi legalmente
Una volta scoperto di essere rimasti vittima di truffa, cosa possiamo fare per tentare di recuperare il denaro che ci è stato sottratto?
Se si ritiene di essere rimasti coinvolti inconsapevolmente in una truffa, la prima cosa da fare è segnalare l’accaduto alla competente Autorità giudiziaria.
A tal fine, è necessario recarsi personalmente presso il più vicino commissariato di Polizia (o stazione Carabinieri) e sporgere denuncia-querela per il reato di truffa, esponendo l’accaduto nei minimi dettagli nonché fornendo ogni documento utile ai fini delle indagini (conversazioni via sms o e-mail, fotografie, ricevute, fatture, estratti conto, ecc.).
Per le truffe on-line o eseguite tramite metodi di comunicazione a distanza è anche competente la Polizia postale.
Va ricordato che è possibile sporgere querela entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dal giorno in cui si è avuto conoscenza della truffa (art. 124 c.p.); tuttavia, è consigliabile agire tempestivamente, così da evitare che il truffatore abbia tempo sufficiente a far perdere le proprie tracce.
In ogni caso, se la truffa rientra in una delle ipotesi aggravate già viste, la segnalazione può essere fatta anche oltre il termine di tre mesi, trattandosi di fattispecie perseguibili d’ufficio.
Nella querela dovranno essere indicati i dati identificativi (o presunti tali) del truffatore, qualora in vostro possesso.
È opportuno segnalare, da subito, i nominativi e i recapiti di eventuali testimoni che possano confermare la vostra ricostruzione dei fatti.
La querela può essere presentata anche in forma scritta; in questo caso, è consigliabile ricorrere alla consulenza di un avvocato.
Per accelerare l’iter, la denuncia-querela può essere presentata direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.
In tal modo, la segnalazione arriverà più velocemente al P.M., il quale potrebbe decidere di aprire in breve tempo un fascicolo delle indagini preliminari nonché di adottare, se possibile, provvedimenti utili a “bloccare” il denaro sottratto illecitamente (come il sequestro).
Una volta avviato il procedimento penale, sarà consentito costituirsi parte civile nel relativo processo in qualità di persona offesa o danneggiata dal reato.
Infine, oltre alla restituzione del denaro sottratto (se preventivamente sequestrato dall’Autorità giudiziaria), quale parte civile è prevista la facoltà di richiedere la condanna dell’imputato (o del responsabile civile) al risarcimento del danno cagionato dalla truffa.
L’eventuale azione civile
Una strada alternativa per tentare il recupero del denaro perso potrebbe essere quella di avviare un autonomo giudizio civile (art. 75, c.p.p.).
È tuttavia un’ipotesi difficilmente praticabile se si pensa al fatto che, per promuovere un procedimento civile, è necessario conoscere con esattezza l’identità della controparte.
La circostanza non si verifica così spesso, ma qualora si abbia la fortuna di conoscere i veri dati identificativi del truffatore, sarà allora possibile agire nei suoi confronti in sede civile, domandando al giudice la condanna alla restituzione della somma illecitamente sottratta oltre al risarcimento del maggior danno subito.
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