Ecco le informazioni riguardo l’esonero contributivo per i contratti a termine nel campo del turismo per quest’anno.
Il 7 giugno 2022 è arrivato il via libera dell’Unione europea per lo sblocco dei fondi per l’esonero contributivo per i contratti a termine avvenuti per i primi tre mesi del 2022 nel campo del turismo e in quello termale.
Introdotto nel decreto sostegni Ter, si tratta della riproposta del decreto Agostino e fa parte delle misure utilizzate per sostenere due dei settori che hanno risentito di più delle chiusure dovute alla pandemia da Covid-19.
A seguito dello sblocco dei fondi, attraverso la circolare n. 67 del 10 giugno 2022, l’Inps ha pubblicato le informazioni riguardanti l’esonero, le modalità da seguire per richiederlo, le scadenze da rispettare e la documentazione da inviare. Ecco tutte le informazioni necessarie.
Turismo: esonero contributivo per i contratti a termine
Come funziona l’esonero contributivo per contratti a termine
Si tratta, in breve, di una decontribuzione per i contratti a termine avviati nei primi tre mesi del 2022, ovvero a partire dal 1 gennaio e il 31 marzo 2022. La misura infatti prevede uno sgravio totale per i datori di lavoro privati dal versamento dei contributi previdenziali di durata massima di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.
Non solo, questo sgravio è previsto anche in un secondo caso, ovvero quando sia avvenuta la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma solo se l’assunzione è avvenuta dopo la data di entrata in vigore del decreto in questione. In questo caso lo sgravio diventa di sei mesi.
In entrambi i casi, comunque, si tratta di una possibilità disponibile solo nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail. Per questa agevolazione sono stati destinati 60,7 milioni di euro per l’anno 2022. Inoltre è anche importante ricordare che l’esonero di cui si sta parlando è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
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Chi può usufruirne
Come accennato, a poter usufruire dell’esonero contributivo sono le realtà facenti parte dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Nello specifico l’Inps ha condiviso anche la lista dei codici Ateco delle attività che possono fare richiesta, di seguito in allegato.
In generale, a poter usufruire dell’esonero, i datori di lavoro devono rientrare nei seguenti requisiti:
- far parte dei settori del turismo e degli stabilimenti termali indicati tra i codici Ateco specifici;
- privati (infatti non è applicabile per l’amministrazione pubblica);
- possono essere imprenditori e non.
La possibilità di ricevere l’esonero comunque è subordinata al rispetto di:
- dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, ovvero la regolarità contributiva;
- dei principi di fruizione degli incentivi indicati dall’art. 31, d.lgs. n. 150/2015.
Inoltre, è importante sottolineare come l’esonero contributivo in questione non venga riconosciuto nel caso di contratti a termine (o conversione a tempo indeterminato) quando siano nei confronti di lavoratori che nei sei mesi precedenti avessero avuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.
Quali sono le scadenze e come fare domanda
Il tempo per inviare la richiesta dell’esonero contributivo non è molto. Infatti è possibile inviare la domanda dal 10 giugno, e si potrà fare ancora solo fino al 30 dello stesso mese (giugno), una volta scaduto questo termine non sarà più possibile fare richiesta.
Il datore di lavoro, entro tale data, deve inviare all’Inps la richiesta, possibilità valida solo attraverso l’utilizzo del modulo di istanza on-line “TUR44”, che si trova nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. All’interno della richiesta sarà necessario inviare determinate informazioni perché questa possa venire approvata.
La documentazione richiesta
Le informazioni e la documentazione richiesta dall’Inps e che i datori di lavoro devono fornire nel momento in cui viene inviata la domanda sono le seguenti:
- l’indicazione del lavoratore nei confronti di cui è avvenuta la trasformazione del contratto o l’assunzione;
- la specifica misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio in questione;
- il codice di comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale è necessario anche dare l’opportuna indicazione della eventuale percentuale di part-time;
- infine, bisognerà anche inviare le informazioni riguardo l’importo della retribuzione mensile media, che dovrà essere comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità.
A quanto ammonta l’esonero
Il beneficio in questione è riconosciuto nel rispetto di una misura massima, per ogni singolo lavoratore per cui è richiesto, pari a 8.060 euro su base annua. Questi devono essere quindi riparametrati e applicati su base mensile.
Quindi la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale sarà di 671,66 euro per mese, il calcolo è 8.060 diviso 12. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese bisognerà riproporzionare la soglia, andando a renderla giornaliera. Quindi sarà necessario procedere con il fare 671,66 diviso 31, che è pari a 21,66 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
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