Anziani ricoverati in strutture sanitarie o rsa e soggetti incapaci sono vaccinati previo consenso del tutore, curatore o amministratore di sostegno. Ecco cosa prevede il decreto 5 gennaio riguardo al consenso informato.
La campagna vaccinale ha preso il via e, mentre si discute sull’obbligatorietà o meno del vaccino anti-Covid, il governo è intervenuto in tema di consenso informato, relativamente ai soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite.
Nel decreto legge del 5 gennaio 2021 viene dato ampio spazio al problema della vaccinazione degli anziani ricoverati, al quale è interamente dedicato l’articolo 5.
Il nocciolo della questione è individuare la persona competente ad esprimere o negare il consenso al vaccino in mancanza del tutore legale, dell’amministratore di sostegno o del fiduciario.
Talvolta è necessario l’intervento del giudice tutelare, il quale rinvia la decisione al direttore sanitario della struttura in cui l’anziano è ricoverato oppure al medico responsabile. Vediamo i dettagli.
Manifestazione del consenso al vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati in strutture sanitarie assistite e rsa
Gli anziani e ricoverati sono i soggetti più fragili e più bisognosi della vaccinazione contro il coronavirus. Ma come può una persona incapace esprimere il proprio consenso?
Il decreto del 5 gennaio scioglie ogni dubbio: il consenso al vaccino (e agli altri trattamenti sanitari) è comunicato dal tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero dal fiduciario (di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219).
Tali soggetti sono tenuti per legge a rispettare la volontà dell’interessato, dove già espressa, o che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
Che succede in assenza di tutore/curatore/amministratore di sostegno?
Il problema si pone nel caso in cui tutore legale, curatore, amministratore o fiduciario non ci fossero o non fossero reperibili per almeno 48 ore.
In tal caso, la decisione spetta al direttore sanitario della struttura o, se manca, al medico responsabile della rsa in cui il paziente è ricoverato. Se mancano o non sono reperibili né il direttore sanitario né il medico responsabile, il consenso deve essere espresso dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.
Lo stesso vale nel caso in cui la persona che deve ricevere il vaccino sia in stato di “incapacità naturale”, ovvero sia incapace di intendere e volere, anche momentaneamente.
Come dichiarare il consenso al vaccino contro il Covid-19
Gli anziani ricoverati nelle strutture sanitarie e gli incapaci naturali - o chi per loro - esprimono il consenso al vaccino e ai relativi richiami in forma scritta, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, della legge 219/2017 sulle “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Gli atti devono poi essere comunicati al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
Inoltre all’articolo 5, comma 4, del decreto legge 5 gennaio 2021 è stabilito che:
“Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell’interessato o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l’interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n.219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.”
Che fare se il direttore sanitario/medico responsabile rifiuta la somministrazione del vaccino?
Qualora il direttore sanitario della struttura di ricovero o, in sua mancanza, il medico responsabile, rifiuti di somministrare il vaccino o il suo relativo consenso, il coniuge del paziente, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, o i parenti fino al terzo grado possono chiedere l’intervento del giudice tutelare affinché disponga la somministrazione del vaccino anti Covid-19. Ciò ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del presente decreto.
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