Com’è punita la violenza sessuale di gruppo? Ecco qual è la pena in Italia e cosa cambia tra minorenni e maggiorenni.
La violenza sessuale è considerata tra i reati più gravi dalla società e ciononostante continua a essere protagonista di casi di cronaca sempre più frequenti ed efferati. Nelle ipotesi più gravi, c’è la violenza sessuale di gruppo, non un’aggravante ma una vera e propria fattispecie di reato a sé stante. Il legislatore ha infatti considerato la maggiore lesione della dignità e della libertà sessuale della vittima causata dall’aggressione da più persone.
È evidente che sia ancora lunga la strada da percorrere per ottenere una diminuzione drastica di questi reati e che dovrebbe tener conto di più fronti. Tra questi, c’è l’aspetto della punibilità della violenza sessuale con pene, specie per i colpevoli minorenni, considerate da molte persone troppo basse. Vediamo qual è la pena in Italia per la violenza sessuale di gruppo e cosa cambia per maggiorenni e minorenni.
Qual è la pena per la violenza sessuale di gruppo in Italia
La violenza sessuale di gruppo è disciplinata dall’articolo 609 octies del Codice penale, che individua come pena la reclusione da 8 anni a 14 anni. Il compimento di violenza sessuale di gruppo, peraltro, esclude l’applicazione dell’attenuante della minore gravità.
Il reato di violenza sessuale, infatti, ammette l’attenuante di minore gravità, grazie a cui la pena è diminuita (per un massimo di 2/3) quando per mezzi, circostanze e modalità la lesione è considerata meno grave. Ciò, però, non si applica alla violenza sessuale di gruppo, in quanto proprio la presenza di più persone è causa di una lesione molto grave nella sfera di libertà e autodeterminazione sessuale della vittima.
L’elemento del gruppo contraddistingue questo reato, differenziandolo dall’ipotesi di concorso in violenza sessuale. In particolare, il concorso nella violenza sessuale (punito meno severamente) è riservato ai casi in cui il soggetto ha agevolato o istigato il colpevole, ma senza essere presente sul luogo del delitto sul momento del fatto.
Chi, invece, è presente sul luogo nel momento della violenza sessuale di gruppo è imputabile per lo stesso reato, anche se non vi partecipa materialmente e non compie atti di violenza sessuale. La giurisprudenza ha infatti considerato la forza intimidatoria della presenza di un ulteriore persona oltre all’autore della violenza. Esiste per questo un’attenuante che comporta la diminuzione della pena per il soggetto che ha apportato un contributo di minima importanza nella pianificazione ed esecuzione della violenza.
Per esempio, è punibile per violenza sessuale di gruppo il soggetto che è spettatore alla violenza e rafforza la volontà del colpevole con il suo appoggio, ma avrà probabilmente una diminuzione della pena, non avendo le sue azioni un contributo sensibile nella violenza, che si sarebbe consumata comunque.
Al di fuori da questo caso, tutti i partecipanti sono egualmente puniti dalla legge, sia che il loro contributo sia stato materiale che solo morale, sia riguardo al rafforzamento degli altri colpevoli che all’intimidazione della vittima. Esistono poi le aggravanti che possono aumentare ulteriormente la pena, tra cui l’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o il reato contro vittime minorenni.
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Violenza sessuale di gruppo, la pena per i minorenni
La pena per i minorenni colpevoli di violenza sessuale di gruppo è invariata dal punto di vista meramente legislativo. La legge, infatti, si limita a escludere la condanna all’ergastolo, poiché colliderebbe con la funzione rieducativa della reclusione, che potrebbe essere particolarmente funzionale nella minore età. La legge dispone anche che non siano applicate pene accessorie ai minori la cui condanna detentiva sia inferiore ai 5 anni, circostanza irrilevante per la violenza sessuale di gruppo che ha una pena minima di 8 anni.
È poi vero che i tribunali possono riconoscere attenuanti ai colpevoli minorenni, ad esempio se sono stati spinti a commettere il reato da parte di un adulto o di una persona con autorità su di loro (ad esempio un insegnante). Quanto detto, tuttavia, rileva soltanto per i minori che abbiano compiuto almeno 14 anni all’epoca dell’azione criminale.
Soltanto a 14 anni, infatti, si acquista la responsabilità penale. Oltretutto, il minore di 14 anni non è considerato capace a esprimere il proprio consenso per gli atti sessuali, perciò risulterebbe comunque una vittima all’interno di un reato di questo genere. Chiaramente, non si configura alcuna responsabilità per la vittima “effettiva del reato”, ma nemmeno una condanna per il minore.
Lo stesso principio è condiviso dalla maggior parte degli ordinamenti europei, per esempio anche in Germania e in Svizzera, giovannismi condannati per stupro non hanno scontato alcuna pena a causa di quella che oggi è a tutti gli effetti una lacuna legislativa. Si ricorda, infatti, che per questi casi la legge individua sistemi diversi dalla detenzione in carcere, ad esempio attraverso gli istituti di cura e/o educativi. Mezzi che però non sono spesso attuati perché non obbligatori.
La violenza sessuale è impunita in Italia?
Secondi solo ai fatti di cronaca che riguardano le violenze sessuali ci sono soltanto le notizie che riguardano, degli stessi casi, le sentenze. In questi giorni lo sgomento è sempre più alto, non solo tra i comuni cittadini ma anche tra gli esperti del settore.
Assoluzioni di imputati per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo supportate da ragioni che lasciano quanto meno discutere, tra cui l’errata interpretazione del consenso e la vita sessuale delle vittime. Sentenze in cui, peraltro, sono confermati sia i fatti che il dissenso delle vittime, ma in cui poi sono riconosciute attenuanti e ragioni di assoluzione inaspettate.
È più questa tendenza giurisprudenziale, che la normativa, a lasciar trasparire un senso d’impunità alle vittime e al pubblico, ma anche ad avvocati e pubblici ministeri che si battono per appello e riesame. Non raramente, infatti, sentenze di questo genere sono state completamente ribaltate in secondo grado, in Cassazione, o perfino dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Ecco perché viene tanto sollecitato un intervento legislativo che definisca in modo più preciso la punibilità e le circostanze, considerando che laddove mancano limiti precisi i giudici sono tenuti ad assicurarsi del tutto della colpevolezza e non possono ammettere il minimo errore, soprattutto per un reato tanto grave.
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