Si può andare a trovare una persona che si trova agli arresti domiciliari? L’imputato non può allontanarsi dalla propria dimora e spetta solo al giudice disporre dei suoi contatti con l’esterno.
Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale disposta in presenza di gravi indizi di colpevolezza dell’imputato e altre esigenze cautelari. Si tratta di una misura coercitiva e custodiale prevista e disciplinata nel nostro ordinamento dall’articolo 284 del codice di procedura penale.
Essa si realizza in una privazione della libertà personale del soggetto, incidendo essenzialmente sulla libertà di movimento dello stesso a cui viene imposto di restare in un dato domicilio, senza possibilità di uscire se non autorizzato dal giudice.
Per comprendere i diversi provvedimenti che vengono attuati nelle fasi processuali, è importante sottolineare che quando una persona viene accusata di un reato potrà essere condannata alla reclusione in carcere solo dopo una condanna definitiva ottenuta in seguito al processo. Pertanto, per raggiungere questa fase, i tempi sono dilatati e non è possibile lasciare in piena libertà potenziali colpevoli che potrebbero commettere ulteriori reati o compromettere le prove già reperite contro di loro.
A tutela di queste possibilità di compromissione del processo possono essere disposte dal giudice alcune misure cautelari personali, che privano la persona della libertà anche se non è ancora stata condannata. La decisione viene presa su richiesta del pubblico ministero per assicurare il corretto espletamento della funzione giurisdizionale.
In questo articolo approfondiamo tra le misure misure coercitive e custodiali quella degli arresti domiciliari. Si tratta di un provvedimento temporaneo, la cui durata dipende dai ritardi processuali e viene scomputata dalla pena eventualmente inflitta dalla sentenza finale.
Arresti domiciliari: di cosa si tratta
Coloro i quali sono sottoposti agli arresti domiciliari per la legge sono considerati in «custodia cautelare». Le regole degli arresti domiciliari sono molto restrittive. Il soggetto indagato o imputato ha l’obbligo di rimanere fisicamente all’interno delle mura domestiche o di altri luoghi precisamente stabiliti dal giudice, e generalmente non può avere rapporti sociali con il mondo esterno.
Quando viene emesso un provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice stabilisce che l’imputato non deve allontanarsi da casa sua o da altro luogo di privata dimora, da un luogo pubblico di cura o di assistenza, oppure, dove istituita, da una casa famiglia protetta.
Qualora ci fosse la necessità il giudice può imporre dei limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che abitano con lui nella stessa dimora o che lo assistono. Se espressamente disposto dal giudice, l’indagato o imputato è impossibilitato a utilizzare il telefono, internet e tutti gli altri mezzi di comunicazione a distanza.
Arresti domiciliari: cosa dice il codice di procedura penale
Come tutte le misure cautelari personali, anche gli arresti domiciliari sono applicabili sia nella fase procedimentale sia nella fase processuale.
Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 284 del Codice di procedura penale, che dispone quanto segue:
1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.
Arresti domiciliari: divieti
Se il giudice emette un provvedimento che impone gli arresti domiciliari significa che sono presenti gravi indizi di colpevolezza ed è molto probabile quindi che l’imputato abbia commesso un reato. Da quanto sopra enunciato dal codice di procedura penale si evince che alcuni comportamenti, durante gli arresti domiciliari sono generalmente vietati allo scopo di impedire ulteriori condotte negative da parte del soggetto indagato. Essi sono generalmente:
- allontanarsi dalle mura domestiche;
- ricevere visite;
- comunicare con l’esterno;
- utilizzare i social network e internet.
Il divieto di allontanarsi dalle mura domestiche rimane la regola base da rispettare. Se costretto agli arresti domiciliari un soggetto non può violare i confini imposti, che possono essere quelli di una abitazione oppure di un altro edificio decretato da un giudice. Chi si trova agli arresti domiciliari non può assolutamente allontanarsi dal luogo ove si trova ristretto, pena il reato di evasione e la detenzione immediata in carcere.
Per quel che concerne il divieto di ricevere visite è previsto che nessuno può entrare in casa per fare visita a un soggetto agli arresti domiciliari. Le uniche persone con le quali può rimanere in contatto sono i familiari ammessi a vivere assieme a lui e l’avvocato. È evidente che questa disposizione è necessaria al fine di evitare accordi che potrebbero inquinare le prove, o mandare qualcuno a vendicarsi con le vittime per averlo denunciato, e per evitare il proseguimento di attività illecite.
Ci sono però alcuni particolari casi, che devono essere segnalati nel provvedimento del giudice, in cui si possono prevedere visite specifiche. Resta comunque imprescindibile che chi è agli arresti domiciliari deve essere completamente isolato, altrimenti il provvedimento in sé avrebbe scarsa efficacia. Sono vietati quindi tutti i mezzi di comunicazione a distanza, come telefono, smartphone, sms, internet e anche il citofono di casa.
I permessi concessi a chi è agli arresti domiciliari
Come detto esistono determinate situazioni che possono prevedere particolari concessioni. In presenza di determinate e provate motivazioni e con un’istanza presentata all’autorità giudiziaria competente, l’imputato che sta scontando la pena degli arresti domiciliari può usufruire di permessi che gli consentano di allontanarsi dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario al compimento delle incombenze.
Sono previste svariate situazioni a cui si possono riconoscere permessi per l’indagato o imputato. Ad esempio se il soggetto deve sottoporsi a visite mediche, sedute ambulatoriali o partecipare a un programma di recupero psicologico o per tossicodipendenti.
Allo stesso modo, durante gli arresti domiciliari possono essere concessi all’imputato dei permessi per svolgere attività necessarie al proprio sostentamento, come ad esempio fare la spesa, o prelevare dei soldi in banca. Si tratta di un permesso per due o tre ore al giorno e generalmente viene definito come “provvedere alle indispensabili esigenze di vita”.
Chi può fare visita a chi è agli arresti domiciliari
La persona sottoposta agli arresti domiciliari è privata della libertà personale egualmente a una persona detenuta. Pertanto l’indagato o imputato, in modo da salvaguardare l’inalienabile diritto di difesa, può sempre comunicare con il suo avvocato.
Per quanto concerne le visite, il giudice, con provvedimento può limitare anche in modo incisivo i contatti con il mondo esterno della persona sottoposta alla misura coercitiva e può vietare all’imputato di ricevere visita da chiunque oppure disporre un divieto che può essere relativo solo a determinati soggetti.
Sicuramente può vietare di comunicare con tutti salvo coloro che abitano con lui o gli prestino assistenza. In queste ipotesi, a essere precluso è sia contatto fisico di persona sia l’interloquire con altri soggetti attraverso il telefono oppure con mezzi informatici. Non possono pertanto essere utilizzati neanche i social network.
Spetta sempre al giudice che commina gli arresti domiciliari stabilire se il soggetto sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari può o meno comunicare con persone diverse da quelle che già convivono con lui. Se l’ordinanza del giudice non prevede la possibilità di ricevere visite, bisognerà fare richiesta all’avvocato che assiste la persona ai domiciliari e procedere con istanza al giudice affinché conceda l’autorizzazione.
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