Cosa rischia il lavoratore assente per malattia che non risponde al campanello della visita fiscale? Ecco cosa dice la giurisprudenza.
Il lavoratore assente per malattia ha l’obbligo di essere reperibile alla visita fiscale negli orari previsti dalla normativa, due ore la mattina (dalle 10:00 alle 12:00) e altrettante nel pomeriggio (dalle 17:00 alle 19:00).
E attenzione, perché con “reperibilità” non ci si limita alla presenza presso l’indirizzo di residenza, o domicilio, comunicato al datore di lavoro: serve infatti che il lavoratore permetta lo svolgimento del controllo.
Ad esempio, essere a casa ma non rispondere al campanello, e quindi impedire lo svolgimento della visita medica, rientra nelle casistiche che possono essere sanzionate.
Tuttavia, potrebbe succedere che il lavoratore non abbia risposto al campanello per cause di forza maggiore, ad esempio perché non ha sentito suonare il medico. A tal proposito, fermo restando che è sconsigliabile fare qualsiasi cosa che durante l’orario delle visite fiscali possa impedire di sentire il campanello, in presenza di valide ragioni è comunque possibile fare ricorso al giudice del lavoro e chiedere l’annullamento della sanzione che, ricordiamo, prevede - in caso di prima assenza - la decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza, oltre al rischio di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
Visite fiscali, cosa rischia di non sente il campanello?
La visita di controllo del medico Inps avviene solamente in determinati orari, durante i quali sarebbe opportuno che il lavoratore si metta nella condizione di poter rispondere al campanello così da permettere il corretto svolgimento della stessa.
Ricordiamo d’altronde che il medico aspetta giusto per un tempo ragionevole: dopodiché va via e lascia l’avviso con cui oltre a comunicare l’avvenuto passaggio indica la data in cui il lavoratore dovrà presentarsi alla visita di controllo ambulatoriale. Allo stesso tempo però redige il verbale di assenza con l’assenza che per il momento non è considerata giustificata.
Da qui inizia l’iter con cui il lavoratore può fare ricorso dimostrando - è su di lui che grava l’onere della prova - la sussistenza di cause di forza maggiore che hanno impedito di rispondere al controllo.
A tal proposito, in questi casi è possibile fare ricorso al giudice del Lavoro dimostrando che la visita non è stata effettuata per cause non imputabili alla volontà del lavoratore. La giurisprudenza, infatti, è ricca di circostanze in cui le sanzioni sono state annullate perché la giustificazione fornita dal lavoratore è stata riconosciuta come valida.
Ad esempio, con la sentenza del 9 settembre 2012 pronunciata dal Tribunale di Perugia, è stato giustificato il ricorso al giudice del lavoro, per annullamento della sanzione, del lavoratore che non era assente alla visita medica ma che semplicemente non ha risposto al campanello per essersi addormentato, una circostanza che secondo i giudici è “comprensibile” in uno stato di malessere generale.
Dormire e non sentire il campanello, quindi, può essere una ragione che fa annullare la sanzione per assenza a visita fiscale, così come anche - in questo caso secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 22484 del 2022 - il lavoratore che nel momento in cui è passato il medico si trovava sotto la doccia.
Secondo i giudici della Cassazione, infatti, è vero che il lavoratore assente per malattia deve fare in modo di essere reperibile al controllo ma questo non significa che debba astenersi dal compiere qualsiasi atto del vivere quotidiano.
L’onere della prova
Attenzione però perché come già abbiamo avuto modo di anticipare l’onere della prova grava sul lavoratore sanzionato. Dovrà essere questo - ad esempio con l’aiuto di testimoni - a dover dimostrare di essere stato in casa nel momento in cui c’è stato il controllo del medico e di non aver risposto al campanello perché non l’ha sentito o per altre cause di forza maggiore (come ad esempio l’impossibilità a deambulare senza aiuto nel caso di un lavoratore a letto con il mal di schiena).
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