La legittima difesa, disciplinata dall’articolo 52 del Codice Penale, prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”
La legittima difesa quindi presuppone l’esistenza di due requisiti fondamentali:
- offesa ingiusta;
- reazione legittima.
La legittima difesa quindi implica l’esistenza di un’aggressione e di una reazione ad essa contrapposta. Entrambe devono rispettare delle determinate condizioni; nel dettaglio, l’aggressione deve essere:
- attacco ad un diritto di qualsiasi tipo o natura;
- minaccia ingiusta, contraria all’ordinamento giuridico;
- il pericolo deve essere attuale, non è sufficiente la minaccia che questo possa verificarsi in futuro. In tal caso, infatti, il soggetto si potrebbe rivolgere allo Stato.
La reazione, invece, deve essere:
- necessaria;
- proporzionata all’offesa.
Quest’ultimo criterio è uno dei più importanti e, specialmente, tra i più dibattuti. Spesso infatti ad una reazione non viene riconosciuta la legittima difesa per la mancanza del requisito della proporzionalità. Si pensi ad esempio all’attacco con arma da fuoco ad un soggetto colpevole di aver violato il vostro domicilio; in quel caso la legittima difesa potrebbe non essere riconosciuta perché la reazione non è proporzionata al pericolo.