Legittima difesa, testo in anteprima della nuova legge

Simone Micocci

21 Giugno 2018 - 16:00

Nuova legge sulla legittima difesa in arrivo: in caso di violazioni di domicilio non bisognerà più dimostrare che la difesa è proporzionale all’offesa.

Legittima difesa, testo in anteprima della nuova legge

Non è un segreto che il Governo del cambiamento abbia indicato come priorità del proprio programma l’approvazione di una nuova legge sulla legittima difesa che consenta ai cittadini di tutelarsi - anche con la forza - in caso di violazioni di domicilio.

La conferma arriva da Nicola Molteni - sottosegretario al Ministero dell’Interno - il quale è dichiarato che modificare la legge sulla legittima difesa non è una priorità, bensì “è la nostra priorità”. Vale a dire che entro pochi mesi la Lega punta all’approvazione di un nuovo provvedimento che renda legittima la difesa in caso di violazione domiciliare.

A tal proposito ci si chiede cosa si potrà e non si potrà fare in caso di approvazione della nuova legge sulla legittima difesa promossa dalla Lega; per scoprirlo basta fare riferimento al testo della proposta di legge - di cui Molteni è primo firmatario - che verrà analizzato dalle commissioni parlamentari interessate non appena queste si saranno insidiate.

Una legge sulla quale, come confermato da sottosegretario, anche Matteo Salvini è favorevole così come il Ministro Bonafede con il quale “c’è sempre stata una grande intesa nei 5 anni che abbiamo lavorato fianco a fianco in Commissione”.

Per fare chiarezza sul tema di seguito riportiamo il testo completo della legge sulla legittima difesa in coda all’articolo; prima però ecco un riassunto di quelle che saranno le novità qualora il provvedimento ottenga il consenso della maggioranza del Parlamento.

La “nuova” legittima difesa

L’impianto della la proposta leghista è lo stesso di quello utilizzato per il disegno di legge che lo stesso Molteni presentò nel 2016 per modificare l’articolo 52 del codice penale.

Tuttavia mentre in quel provvedimento le novità per la legittima difesa erano circoscritte allo zone del Nord-Ovest adesso si fa riferimento all’intero territorio nazionale.

La prima novità, ampiamente anticipata, è quella del riconoscimento della legittima difesa per coloro che agiscono, anche con la forza o con l’utilizzo di armi, per respingere l’ingresso o l’intrusione nella propria dimora.

Quindi qualora la violazione di domicilio avvenga con la violenza o con la sola minaccia di uso di armi, il proprietario dell’abitazione o chiunque disponga della sua legittima disponibilità può difendersi senza temere conseguenze penali.

Infatti, in questo caso non sarà necessario dimostrare la proporzionalità tra la difesa e l’offesa, principio previsto dall’attuale articolo 52 del Codice Penale che, ricordiamo, stabilisce:

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

L’obiettivo dei promotori della legge è quello di limitare i furti e le violazioni di domicilio ed è anche per questo motivo che è previsto un inasprimento delle pene per coloro che commettono uno di questi reati. Nel dettaglio, per il furto in abitazione è prevista:

  • reclusione da un minimo di 5 ad un massimo di 8 anni;
  • multa di un minimo di 10.000€ ed un massimo di 20.000€.

Inoltre, in caso il furto fosse caratterizzata da almeno una circostanza aggravante descritta dall’articolo 625 del Codice Penale, la pena minima applicabile sarà di 6 anni di reclusione, più una multa che va da un minimo di 20mila ad un massimo di 30mila euro.

TESTO PROPOSTA DI LEGGE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo.

Firmatari: Molteni, Fedriga, Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Ivernizzi, Picchi, Saltamartini.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

All’articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.

L’articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo si applica l’articolo 604ter del codice penale.

Art. 3.

All’articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risanamento del danno alla persona offesa».

Art. 4.

1. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-octies» è inserita la seguente: «, 624-bis».

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