La festività del 2 giugno in busta paga per i lavoratori in cassa integrazione segue delle regole specifiche. Vediamo quanto spetta con l’integrazione salariale, se la giornata è a carico di INPS o del datore di lavoro.
2 giugno e cassa integrazione: quanto spetta in busta paga? Rispondiamo a questa domanda per i moltissimi lavoratori che ancora si trovano in cassa integrazione e lo saranno anche mercoledì 2 giugno, festività nazionale in cui si celebrano i 75 anni della Repubblica Italiana.
La cassa integrazione è ancora argomento di grande interesse dal momento che anche per il 2021 è stata prevista con la causale Covid-19 per l’emergenza. In ultimo per il 2021 il decreto Sostegni l’ha prevista per tutto l’anno e ha introdotto infatti 13 settimane di CIGO fino al 30 giugno e 28 settimane di CIG in deroga e ASO fino al 31 dicembre 2021.
Il 2 giugno in busta paga, essendo una festività nazionale segnata in rosso sul calendario, viene generalmente retribuito come giorno di lavoro normale anche quando non si lavora.
Diverso è il caso di chi lavora durante la Festa della Repubblica, o altri giorni festivi in generale, per i quali è prevista una maggiorazione dal CCNL di riferimento rispetto all’ordinaria retribuzione.
Per chi è in cassa integrazione invece è necessario fare una distinzione tra CIG a zero ore o a orario ridotto. Dal momento che la CIG dà diritto sempre a un’indennità calcolata in percentuale rispetto alla retribuzione globale del lavoratore, vediamo quanto spetta in busta paga il 2 giugno con la cassa integrazione e come viene trattata la festività se a carico del datore di lavoro o dell’INPS.
2 giugno e cassa integrazione: quanto spetta in busta paga
Per capire quanto spetta in busta paga il 2 giugno a chi è in cassa integrazione bisogna distinguere, come anticipato tra CIG a zero ore, con il lavoratore sospeso dall’attività o a orario ridotto.
La cassa integrazione nelle sue diverse tipologie può essere pagata direttamente dall’INPS o anticipata dal datore di lavoro che poi recupera a conguaglio dall’Istituto.
Per capire quanto spetta per la festività del 2 giugno a chi è in cassa integrazione è necessario anche fare un’altra distinzione tra il lavoratore pagato mensilmente o a ore (impiegati e operai per esempio).
Più che capire quanto spetta, dal momento che l’indennità dell’ammortizzatore sociale corrisponde generalmente all’80% della retribuzione mensile (sempre con le dovute distinzioni e limiti in considerazione dei massimali previsti) è importante comprendere come viene trattata la festività in cassa integrazione dal punto di vista del datore di lavoro, se spetta a questi o all’INPS.
Nel caso della FIS, Cassa integrazione ordinaria e in deroga a orario ridotto il 2 giugno viene pagato in busta paga sempre dal datore di lavoro.
Nel caso della FIS a zero ore:
- per i lavoratori retribuiti a paga oraria la festività del 2 giugno non è integrabile (come anche il 25 aprile o il 1° maggio) e spetta al datore di lavoro. Sono invece integrabili le festività nazionali religiose quando cadono oltre i 15 giorni di FIS a causa del prolungarsi della sospensione;
- per i lavoratori retribuiti mensilmente la festività del 2 giugno è integrabile nel limite dell’orario settimanale stabilito da contratto e spetterebbe pertanto all’INPS.
Nel caso della cassa integrazione ordinaria a zero ore la festività del 2 giugno:
- per i lavoratori retribuiti a ore se cade nelle prime due settimane di sospensione è a carico del datore di lavoro. Oltre i 15 giorni diventa integrabile;
- nel caso del lavoratore retribuito mensilmente per la festività rimane l’obbligo dell’1/26 (o secondo quanto stabilito dallo specifico CCNL applicato) della retribuzione mensile e spetta a INPS.
Per la cassa integrazione in deroga si applicano le stesse regole della cassa integrazione ordinaria per quanto compatibile. A seconda dei casi la festività del 2 giugno può non essere integrabile e pertanto deve essere pagata dal datore di lavoro.
La Festa della Repubblica del 2 giugno quest’anno cade di mercoledì, ma se la festività coincide con il sabato o con la domenica come viene trattata la cassa integrazione in busta paga? A chi spetta?
2 giugno e cassa integrazione: se la festività cade di domenica?
Il 2 giugno quest’anno cade di mercoledì e per la cassa integrazione il problema non si pone, ma se la festività cade di domenica o anche di sabato?
Per i lavoratori in cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS, straordinaria o in deroga, la cui attività si svolge tra il lunedì e il venerdì, nel caso di festività coincidente con la domenica o anche il sabato non si assiste ad alcuna decurtazione in busta paga.
Essendo le ore lavorabili quelle dal lunedì al venerdì la cassa integrazione non copre la festività coincidente con il fine settimana. In particolare se la festività che cade di sabato o domenica dà diritto a una giornata retribuita in più questa è a carico del datore di lavoro.
Nel caso invece di orario di lavoro dal lunedì al sabato e festività cadente proprio di sabato e quindi con il festivo coincidente con l’integrazione salariale è da considerarsi valido quanto sopra descritto.
Nel caso ancora di festività coincidente con la domenica questa è da considerarsi, come sopra già evidenziato, a carico del datore di lavoro.
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