Per alcuni lavoratori invalidi è previsto un congedo di 30 giorni per cure. Ma attenzione a quali cure vi rientrano e ai requisiti di accesso al beneficio.
Il congedo per cure può essere richiesto dai lavorati con invalidità civile per sottoporsi ad un ciclo di cure senza andare ad intaccare il proprio numero di giorni di ferie e permessi. In ogni caso il beneficio, di 30 giorni l’anno, prevede specifici requisiti.
Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci scrive:
“Buon pomeriggio, vorrei sapere se si può usufruire di 30 consecutivi (o frazionati) giorni di permessi L. 104 per cure mediche. La sottoscritta fa presente che é invalida al 100% ed in possesso della L. 104, mi è stato detto che potrei usufruire di 30 giorni l’anno per cure. Vorrei sapere se è vero è in tal caso quale sia l’iter da fare.”
Congedo per cure di 30 giorni l’anno
A prevedere il congedo di 30 giorni per cure è l’articolo numero 7 del DLGS 119 del 18 luglio 2011. I lavoratori invalidi con percentuale superiore al 50%, pertanto possono richiedere un congedo, consecutivo o frazionato, per un numero massimo di 30 giorni per sottoporsi a cicli di cure che non siano, però, cure termali (queste ultima, infatti, sono regolate da una normativa diversa).
Pertanto il congedo per cure può essere richiesto per cicli di cure oncologiche, fisioterapiche, riabilitative e può essere richiesto sia dai dipendenti pubblici che da quelli del settore privato e fruito sia in maniera continuativa che frazionata in giorni.
La retribuzione dei 30 giorni di congedo è interamente a carico del datore di lavoro e proprio per questo motivo la richiesta del congedo va presentata solo ed esclusivamente ad datore di lavoro che deve, poi, autorizzarlo.
In ogni caso la domanda che si presenta deve essere accompagnata dalla richiesta del medico (convenzionato con SSN) nella quale si specifichi la necessità del ciclo di cura e la relazione dello stesso con l’infermità che ha portato al riconoscimento dell’invalidità. Questa parta è molto importante: non basta, quindi che il medico certifichi la necessità delle cure ma deve specificare anche che queste sono connesse all’invalidità riconosciuta. Alla domanda va allegata anche la documentazione che attesti il possesso di invalidità civile superiore al 50%.
Pertanto il congedo in questione non può essere richiesto per effettuare cicli di cure che non siano collegati all’invalidità civile riconosciuta al lavoratore. Il dipendente, tra l’altro, al termine del congedo dovrà documentare al datore di lavoro le cure svolte e proprio per questo, quindi, appare necessario che le cure siano effettuate presso un centro o una struttura medica specialistica.
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