Abbandono del tetto coniugale: quando è reato?

Isabella Policarpio

29 Gennaio 2019 - 09:30

L’abbandono del tetto coniugale costituisce reato quando è commesso senza un giustificato motivo. Chi si allontana dalla casa familiare viola l’obbligo di assistenza familiare e morale del coniuge e dei figli.

Abbandono del tetto coniugale: quando è reato?

Abbandonare il tetto coniugale integra la fattispecie di reato dell’articolo 570 del Codice Penale. Infatti, il coniuge che si allontana in modo permanente dalla casa familiare priva gli altri componenti della famiglia del suo supporto economico e morale, a cui è tenuto come effetto del matrimonio.

La giurisprudenza di merito ha esteso la portata codicistica facendo rientrare nella definizione di “tetto coniugale” non solo il domicilio principale, ma anche tutti gli altri luoghi dove si svolge concretamente la vita familiare, ciò per fornire una tutela più ampia al coniuge e agli eventuali figli della coppia.

Il reato ex 570 è integrato quando la condotta è volontaria, ingiustificata ed idonea a privare la famiglia dell’assistenza economica e morale.

La condotta

L’abbandono del tetto coniugale è un comportamento sanzionato dalla legge italiana, in quanto previsto come reato dal Codice Penale. Infatti chi abbandona la casa familiare si sottrae volontariamente dagli obblighi di assistenza a cui è tenuto.

In pratica, la condotta in esame assume rilievo penale quando ha come conseguenza l’inadempimento degli obblighi materiali e morali connessi al matrimonio e allo svolgimento della vita familiare, ovvero l’assistenza del partner e di figli, ove presenti.

Ne deriva che il reato può sussistere anche quando il coniuge che abbandona il tetto coniugale continua a provvedere ai mezzi di sussistenza economica della famiglia ma la abbandona moralmente, danneggiando sia la vita del coniuge che dei figli, i quali vengono privati della presenza di una figura genitoriale.

Cosa si intende per tetto coniugale?

Secondo la giurisprudenza, la definizione di “tetto coniugale” deve essere intesa in senso ampio, quindi non solamente il domicilio domestico propriamente detto, ma ogni luogo che può essere identificato con la sede abituale del nucleo familiare.

L’abbandono del tetto coniugale costituisce un reato solo quando avviene senza un giustificato motivo. Mentre non trova applicazione quando è stata proposta la domanda di separazione, l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’articolo 570 del Codice Penale

Chi abbandona il tetto coniugale si sottrae di fatto a tutti gli obblighi che sono connessi al matrimonio e all’ordine morale della famiglia, quando sono presenti dei figli. Infatti i coniugi sono tenuti alla reciproca assistenza morale ed economica, cosa che allontanandosi dalla casa dove si svolge la vita matrimoniale è impossibile.

La fattispecie in esame è disciplinata dall’articolo 570 del Codice Penale che ne descrive le modalità di condotta e le sanzioni. L’articolo in questione persegue la ratio della tutela dei rapporti interpersonali intercorrenti all’interno del nucleo familiare. In particolare, il diritto Penale prevede diverse ipotesi:

  • l’abbandono del domicilio domestico;
  • la dilapidazione dei beni del coniuge o dei figli;
  • la negazione dei mezzi necessari alla sussistenza della famiglia (intesi in senso più ampio dei soli alimenti).

Le tre fattispecie sopra elencate violano gli obblighi di assistenza familiare a cui i coniugi sono tenuti per legge e sono punite allo stesso modo:

  • la reclusione fino ad un anno.

oppure

  • la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Per denunciare il delitto è necessario sporgere una querela presso gli uffici delle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Polizia postale) dove la vittima deve specificatamente manifestare la volontà di perseguire il fatto.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando i fatti commessi integrano un reato più grave, per esempio la violenza verbale o fisica ai danni del coniuge.

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