Se l’amministratore si accorge di un abuso edilizio all’interno del condominio di sua competenza ha il diritto e il dovere di denunciare l’illecito e fare quanto in suo potere perché l’abuso cessi di esistere.
L’abuso edilizio può e deve essere denunciato dall’amministratore che si accorga dell’illecito commesso da un condomine. Nell’eventualità in cui il regolamento impedisca esplicitamente interventi particolari da parte dei condomini sulle proprietà private, come la costruzione di una veranda, l’amministratore deve intervenire.
Il soggetto può e deve fare in modo che il proprietario interessato cessi l’abuso nei confronti del condominio; a livello di responsabilità invece l’amministratore è esente in quanto non gli è consentito di intervenire sulle proprietà private ed è responsabile per legge solo di quanto riguarda i beni comuni.
In ogni caso è importante stare attenti perché ad oggi la casistica relativa a questa inadempienza è molto rara in quanto sono state promosse molte liberalizzazioni per i condomini che vogliano agire sulla propria proprietà e anche sugli spazi comuni.
Casistica abuso edilizio
L’amministratore dovrà stare molto attento a capire quali siano gli interventi effettivamente illeciti e quali no perché accade spesso che ciò che a detta degli altri condomini appare come un abuso edilizio in realtà è solitamente una procedura lecita. Questo può capitare anche per quanto riguarda gli spazi comuni del condominio in quanto come specifica l’art. 1102 del Codice civile:
“I condomini hanno la possibilità di effettuare tutti gli interventi necessari al loro maggior godimento a patto di non limitare i diritti altrui sugli stessi beni senza la necessità di avvisare gli altri proprietari o di chiedere autorizzazioni”.
Questa libertà è stata ulteriormente estesa dalla riforma del condominio che ha liberalizzato anche altri interventi come quelli relativi alle fonti di energia rinnovabili; nel 2011 si è anche provveduto alla semplificazione delle pratiche edilizie in modo che ormai sono numerosi i casi in cui non serve più nemmeno l’autorizzazione del comune e il pagamento dei relativi oneri. Questa serie di provvedimenti ha reso la casistica di abuso edilizio veramente molto limitata.
Per sapere a quali sanzioni si va incontro per il reato di abuso edilizio rimandiamo alla lettura del nostro articolo.
Sentenza Cassazione
In particolare sulla questione si è espressa la Cassazione che con la sentenza dell’11 gennaio 2018 del TAR Lazio ha espresso un parere illuminante a riguardo: di particolare pregio è l’argomentazione offerta sui poteri dell’amministratore in tema di abusi edilizi posti in essere dai condomini:
“Ai sensi degli articoli 1130 e 1131 codice civile tra le attribuzioni dell’Amministratore rientrano, in verità, sia il potere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, sia quello di rappresentare a tal fine in giudizio il condominio”.
Inoltre la sentenza conclude che l’amministrazione preposta ha il dovere sempre e in ogni caso di rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi oppure l’amministratore del condominio chiedono l’adozione degli atti di accertamento delle violazioni poste in essere da parte di un condomine e provvedere nei modi e nei tempi previsti dalla legge a reprimere e sanare eventuali irregolarità davanti al Giudice amministrativo.
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